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La nota sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/2019 non ha postulato la necessità che la "procura sostanziale" debba essere conferita mediante atto notarile

Autore Calogero Andaloro

17 12m 22

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Tribunale di Bolzano, Sez.1Civile, 17.08.2022, sentenza n. 789, giudice Alex Tarneller

I due giudizi, riuniti, avevano ad oggetto la nullità o l’annullamento delle delibere dell’assemblea di una Comunione di una multiproprietà alberghiera di una località di montagna tenutasi esclusivamente in videoconferenza.
In rito, secondo la convenuta Comunione, le domande, così come proposte, erano da ritenersi improponibili, improcedibili, inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto.
In primo luogo, secondo la Comunione, il giudizio era stato avviato senza passare dal preventivo esperimento della mediazione in una materia obbligatoria.
Sempre in via pregiudiziale, la Comunione eccepiva l'improcedibilità della domanda, per violazione dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, per mancato effettivo svolgimento del tentativo di mediazione obbligatorio, stante la mancata partecipazione alle sessioni innanzi all'Organismo di Mediazione di tutte le parti, personalmente o tramite rappresentante munito di procura notarile speciale ad negotia che lo autorizzasse ad agire in nome e per conto del rappresentato, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti.
Il giudice ritiene infondata l’eccezione di improcedibilità.
In punto di fatto, dal verbale di mediazione del 12/11/2020 risultava che all'incontro di mediazione, tenuto in videoconferenza, era collegata, oltre all'avvocato degli attori, anche la comunista (e avvocato) (...), la quale "rappresenta(va) per delega quale procuratrice sostanziale a conoscenza dei fatti (giusta procure con documento di identità in atti) tutte le parti istanti". Preso atto che non tutte le parti aderivano alla mediazione, il mediatore dichiarava concluso il procedimento.
Parte convenuta lamenta che l'avv. (...) era sprovvista di procura notarile autenticata e richiama all'uopo Cass. n. 8473/2019.
Il giudice tuttavia osserva che la suprema Corte non ha postulato la necessità che la "procura sostanziale" (della quale l'avv. (...) era pacificamente munita) debba essere conferita mediante atto notarile, né avrebbe potuto postulare una simile esigenza di forma in assenza di qualsiasi appiglio normativo. Ciò sarebbe, per il resto, in evidente contrasto con "l'argomento sistematico", che la Corte ravvisa nella "la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale" (v. pag. 12 della sentenza richiamata).
Nel caso di specie, gli attori erano validamente rappresentati all'incontro di mediazione dall'avv. (...), la quale era munita di procura sostanziale, e, pertanto, il giudice non ha ritenuto necessario interrogarsi se veramente la mancata comparizione può comportare l'improcedibilità, avendo il legislatore previsto all'art. 8 co. 4 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 delle conseguenze specifiche per il caso di mancata comparizione, tra cui non figura l'improcedibilità.

Altro tema interessante della sentenza è il motivo riguardante lo svolgimento dell’assemblea della Comunione in videoconferenza. Dopo aver delineato le norme applicabili alla fattispecie, il giudice ritiene che in un'ottica di interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) del regolamento (doc. 2 attori) nella situazione pandemica dell'estate 2020, caratterizzata da assoluta novità ed eccezionalità, la soluzione adottata dall'amministratore era legittima e non si poneva in contrasto con i diritti dei comproprietari. °
  • Avv. Calogero Andaloro

    Palermo

    Sin dai tempi della pratica forense mi è stato insegnato che cercare di fare raggiungere un accordo tra le parti in lite è di gran lunga preferibile che lasciarle in balìa di un contenzionso lungo che, anche solo per questo motivo nonchè per l`incertezza del risultato, le lascerà in qualche modo non soddisfatte, Per questo credo fermamente nella mediazione per la risoluzione dei conflitti; un modo per far sì che le parti possano essere artefici in prima persona del raggiungimento della migliore soluzione condivisa possibile.

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