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La normativa nazionale che impone l`obbligo per le parti di essere assistite da un avvocato per promuovere una procedura di mediazione non può ritenersi incompatibile con le norme di diritto comunitario.

Autore Maria Giuseppina Salaris

29 06m 18

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Tribunale di Vasto, sentenza del 9 aprile 2018

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza n. 457 del 14.06.2017 ha stabilito che " […] il requisito di una procedura di mediazione come condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva qualora non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti […] ".
Ebbene,quanto dettato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 sulla mediazione obbligatoria non è in contrasto con detto principio dettato dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.
Pur non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, il procedimento mediatorio non comporta costi ingenti per le parti se raffrontato alle spese che dovrebbero sostenersi per lo svolgimento di un processo. Ciò anche alla luce della recente riforma dei parametri forensi che ha introdotto valori medi di liquidazione per l’attività di assistenza in mediazione prevedendo compensi distinti per ciascuna delle tre fasi del procedimento (attivazione, negoziazione, conciliazione)
La valutazione in merito al carattere ingente dei costi di una procedura di A.D.R. obbligatoria deve essere condotta contemperando, da un lato, il diritto del professionista a vedere remunerata la propria attività professionale con un compenso dignitoso e proporzionato all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, oltre che alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, dall'altro, il diritto del cliente a non farsi carico di oneri economici non adeguati alle proprie risorse economiche e ai benefici concretamente ottenuti come risultato della prestazione professionale del proprio difensore.
  • Avv. Maria Giuseppina Salaris

    Sassari

    Avvocato dal 1994,con patrocinio in Cassazione ,esercito nell`ambito del diritto civile con particolare interesse per il diritto di famiglia. Abilitazione all`esercizio della professione di mediatore dei conflitti 1998-1999, riconosciuta dal Forum europeo per la Mediazione (dir. scient. Prof. Avv. G.Gullotta). Abilitazione alla formazione dei mediatori rilasciata nel 2000 dal Haynes Mediation Training Institute (dir.scient. John Haynes). Abilitazione all`esercizio della professione di Conciliatore Camerale. Attestato di formazione in conformità al DM 180/2010 come Mediatore Specializzato ,anno 2010-2011. Corso di aggiornamento per Mediatore Stragiudiziale Professionista ,anno 2013. Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni sul tema della mediazione , tra cui il " II Congresso del Forum Mondiale di Mediazione "(Cagliari 2000). Docente della materia " Mediazione Familiare " presso il Master sulla composizione stragiudiziale delle controversie e mediazione dei conflitti presso la facoltà di Giurisprudenza dell`Università di Sassari. Autrice di alcune pubblicazioni sul tema della mediazione , tra le quali : " Note introduttive ad uno studio interdisciplinare sulla mediazione. La mediazione Familiare" (Archivio storico giuridico sardo,1997); " L`enfant au risque de l`oubli : Convegno di Lione sulla Mediazione Familiare"(in Esperienze Pratiche per Mediare i Conflitti, 1999); " La Mediazione in Italia : l`individuazione dei differenti ambiti normativi e le nuove proposte di intervento legislativo ( Cultura e Pratica della Mediazione,2000).

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