La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La mediazione va svolta effettivamente anche in caso di mancata adesione del convenuto.

Autore Elisa Fichera

21 04m 15

Letto 5560 volte

Tribunale di Roma, ordinanza 09.4.2015

La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione. Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie. In tale caso (mancata partecipazione istante) deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione. Concludendo, la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore anche dal solo istante.
  • Avv. Elisa Fichera

    Verona

    Avvocato iscritto all’Ordine di Verona sin dal 1992 ed iscritta all’Albo dei professionisti abilitati alle Magistrature superiori dal 2004 a tutt’oggi. Discreta conoscenza delle lingue francese e inglese. Ambiti prevalenti in cui esplica la propria attività professionale: diritto Amministrativo (edilizia – espropriazioni – pubblico impiego e appalti nonché in materia civilistica / contrattualistica) - diritto del Lavoro – diritto Civile. Esperienza come componente di collegi arbitrali - anche come Presidente di Collegio. Iscritta alla Camera Arbitrale istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. Mediatore iscritto presso diversi organismi tra i quali anche l`O.V.M.F. - Organismo Veronese di Mediazione Forense istituito dall’Ordine degli Avvocati di Verona. Membro fondatore ed attualmente Presidente dell’ASSAMEF – Associazione Avvocati Mediatori Forensi con sede in Verona. Attento cultore della materia della mediazione con partecipazione – anche in qualità di relatore – a tavole rotonde e ad incontri organizzati anche a livello nazionale. Costantemente aggiornato partecipa periodicamente a corsi di formazione ed approfondimento al fine di implementare le proprie competenze nelle materie trattate e nelle tecniche utili al raggiungimento di positivi risultati nella prestazione professionale ed in particolare in ambito conciliativo. Privilegia nel rapporto interpersonale la valorizzazione dell’individuo, perseguendo preliminarmente un suo pieno coinvolgimento e sviluppo del suo senso di protagonismo, ritenendo che esso sia caratteristica fondamentale, tra altre, per il successo di una mediazione. Competenze: Responsabilità medica e sanitaria, Condominio; comodato, locazioni, Diritti reali.

    0 Recensioni

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756