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La mediazione svolta senza la presenza personale della parte e senza procura speciale sostanziale a favore del delegato comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, rilevabile anche in secondo grado.

Autore Simone Tiraoro

19 12m 21

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Tribunale di Castrovillari, Giudice Estensore Dott. Matteo Prato – sentenza del 04.08.2021.

Il caso in esame riguarda una diatriba tra correntista ed Istituto di Credito, ove la prima chiedeva ed otteneva in primo grado la condanna del secondo per responsabilità ex artt. 2043 e 204 c.c.
La Banca appellava la sentenza e il Giudice di secondo grado ha così statuito circa la questione preliminare dell’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria:
  • con sentenza n. 8473 del 27.3.2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto necessaria la presenza personale delle parti al primo incontro di mediazione (unitamente agli avvocati) anche mediante delega;
  • il potere di sostituzione a sé stesso di altra persona per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale;
  • la parte può farsi sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore;
  • ove la parte decida di farsi sostituire dal proprio legale, tale potere non può essere conferito con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, ma risulta invece necessaria una procura sostanziale, che però non può essere autenticata dall’avvocato;
  • nel caso in esame, l’attrice, odierna appellata, non era comparsa personalmente innanzi all’organismo di mediazione, né risulta che il legale fosse munito di procura speciale sostanziale;
  • per tali ragioni, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile;
  • infatti, la disciplina relativa alle condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale e la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo (in tal senso Cass. Civ., Sez. VI, n. 6218 del 04/03/2019; Cass. Civ., Sez. VI, n. 19372 del 29/09/2015; Cass Civ., Sez. II, n. 7941 del 20.04.2020; Cass. Civ. n. 25906/2017; Cass. Civ. n. 5375/2012; Cass. Civ. n. 20978/2013; Cass. Civ. n. 20259/2013).
Il Tribunale ha quindi ritenuto assorbite le restanti richieste e ha condannato parte appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre ha compensato le spese legali dei due gradi di giudizio. *
 
  • Avv. Simone Tiraoro

    Genova

    Laureato in giurisprudenza con lode presso l`Università degli Studi di Genova, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile dal 2003 con passione e dedizione, ispirandomi continuamente ai principi e valori di correttezza, rispetto, educazione e riservatezza. Le recenti esperienze ricoperte in un organo elettivo amministrativo e di governace in società a partecipazione pubblica hanno accresciuto in modo significativo il mio bagaglio personale e professionale nonché il modo di approcciarmi e di trovare soluzione alle problematiche. Da sempre convinto sostenitore di un approccio alla professione improntato sulla necessità di approfondire non solo gli aspetti prettamente giuridici ma anche quelli che appartengono alla sfera dei valori, dei sentimenti e delle emozioni che sono alla base di ogni conflitto abbandonando la logica avversariale e di scontro, credo fermamente nella mediazione come efficace strumento per la risoluzione delle controversie, istituto dalle enormi potenzialità ancora poco conosciute e sviluppate in Italia.

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