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La mediazione svolta, anche telematicamente, presso un organismo territorialmente incompetente rende improcedibile la domanda giudiziale.

Autore Elena De Lazzari

19 12m 22

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Tribunale di Grosseto, Giudice Estensore Dott.ssa Claudia Frosini, sentenza del 29.11.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria, nella quale l’Istituto di Credito convenuto ha rilevato che la procedura di mediazione si era svolta innanzi ad un organismo di conciliazione incompetente per territorio e per tale ragione, eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • in generale, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non è territorialmente competente, non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile;
  • l'art. 84 del D.L. 69/ 13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 prevede, infatti, che l’istanza di mediazione debba essere presentata presso un organismo che ha sede nel luogo del giudice competente per la controversia;
  • pertanto, il luogo della mediazione deve corrispondere al luogo del giudizio;
  • nel caso di specie, la mediazione è stata radicata presso la sede di un organismo territorialmente incompetente;
  • le parti non hanno concordato deroghe alla competenza territoriale, tanto è vero che la Banca ha tempestivamente eccepito il difetto di competenza territoriale dell'organismo di mediazione già in sede di invito alla mediazione;
  • non rileva che l'organismo di mediazione sia accreditato su tutto il territorio nazionale poiché l'invito alla procedura di mediazione è stato formulato per un incontro presso la sede dell'organismo territorialmente incompetente ed, in particolare, in un luogo diverso rispetto a quello del Giudice territorialmente competente per la causa di merito;
  • neppure rileva che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica poiché la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica è rimessa alla volontà di chi è chiamato e non può essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art. 4; si tratta, infatti, di una mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere e/o vanificare la regola di competenza.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non pronunciandosi sulle altre richieste, anche istruttorie, che sono state assorbite dall’accoglimento della predetta eccezione e ha condannato parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della parte convenuta. *
  • Avv. Elena De Lazzari

    Padova

    Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l`Università degli Studi di Padova e sono iscritta all`Albo degli Avvocati dall`anno 2015. Sin da quando ho iniziato a muovermi nel capo del diritto ho sempre pensato che fosse fondamentale per le persone confrontarsi tra di loro per confezionare una soluzione "sartoriale" adatta alle loro esigenze anziché demandare ad un terzo la risoluzione dei loro problemi. La mia formazione anche in campo sociale e pscio-pedagogica mi aiuta a comprendere le reali esigenze che stanno alla base delle richieste di ciascuno ed a condurre le parti ad una definizione condivisa delle loro problematiche.

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