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La mediazione senza la presenza della parte provoca la improcedibilità della domanda

Autore Vittoria Greco

28 07m 17

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Tribunale di Pordenone, sentenza 10.3.2017

La mediazione richiede necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo delegati (siano essi i difensori o altri soggetti).
Conseguenza di ciò è che l’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010 e, quindi, l’improcedibilità della domanda.
  • Avv. Vittoria Greco

    Frosinone

    Iscritta all`Ordine degli Avvocati di Frosinone dal 1996. Co-titolare di studio legale associato, svolgo assiduamente la mia attività nell`ambito del diritto civile (contrattualistica, commerciale, obbligazioni, diritto di famiglia, diritti reali, tutela risarcitoria) fornendo assistenza a privati e a imprese. Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento nell`ambito del diritto privato, fallimentare, procedurale, societario, di famiglia. Ho svolto attività di Giudice Onorario presso il Tribunale di Frosinone tra il 1996 e il 1998. Mediatore professionista. Credo fermamente nella mediazione quale strumento efficace di risoluzione delle controversie, in tempi celeri e con costi contenuti e, soprattutto, prevedibili. Tra i molteplici vantaggi della mediazione, mi piace evidenziare la finalità (assolutamente non secondaria) di preservare i rapporti tra le parti.

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