Tribunale di Siracusa, 02.07.2025, sentenza n. 1077, Giudice Angela Dell’Ali
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di locazione, nella quale parte attrice contestava il mancato pagamento di canoni di locazione, oneri condominiali e altre partite.
La parte resistente eccepiva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la negoziazione assistita è obbligatoria prima di poter agire in giudizio in specifiche materie, quali il risarcimento danni da circolazione e le controversie di pagamento di somme fino a 50.000,00 €;
- la negoziazione assistita è stata inviata tramite pec da un legale all’altro, senza una procura firmata da parte dell’avvocato che l’aveva trasmessa e che, quindi, non aveva alcun potere di rappresentanza;
- pertanto, la condizione di procedibilità non si è avverta;
- sussiste però anche la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgv. n° 28/2010;
- quando entrambi gli strumenti deflattivi dei giudizi sono obbligatori, la mediazione viene privilegiata rispetto alla negoziazione assistita;
- nel caso di specie, anche la mediazione non si è svolta regolarmente in quanto parte ricorrente non si presentava personalmente, mentre il legale non era munito di procura speciale per il procedimento di mediazione; di conseguenza la condizione di procedibilità non risulta essere stata esperita. *
La parte resistente eccepiva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la negoziazione assistita è obbligatoria prima di poter agire in giudizio in specifiche materie, quali il risarcimento danni da circolazione e le controversie di pagamento di somme fino a 50.000,00 €;
- la negoziazione assistita è stata inviata tramite pec da un legale all’altro, senza una procura firmata da parte dell’avvocato che l’aveva trasmessa e che, quindi, non aveva alcun potere di rappresentanza;
- pertanto, la condizione di procedibilità non si è avverta;
- sussiste però anche la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgv. n° 28/2010;
- quando entrambi gli strumenti deflattivi dei giudizi sono obbligatori, la mediazione viene privilegiata rispetto alla negoziazione assistita;
- nel caso di specie, anche la mediazione non si è svolta regolarmente in quanto parte ricorrente non si presentava personalmente, mentre il legale non era munito di procura speciale per il procedimento di mediazione; di conseguenza la condizione di procedibilità non risulta essere stata esperita. *
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