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La mediazione obbligatoria non si estende alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa

Autore Stefania Negro

08 03m 16

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Tribunale di Palermo, ordinanza 27.2.2016

La mediazione non può estendersi alle domande spiegate nei confronti di terzi, né questi possono sollevare l’eccezione di improcedibilità per non essere stati coinvolti nella mediazione.
Con queste conclusioni il Tribunale di Palermo ha deciso sulla eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del terzo chiamato in causa, che non era stato coinvolto nella procedura di mediazione già instaurata tra attore e convenuto.
Secondo il giudice, l’estensione della mediazione  - con una nuova convocazione  - nei confronti del terzo, comporterebbe l’irragionevole allungamento dei tempi processuali ed un aumento dei costi di mediazione a carico dell’attore.
Peraltro, il potere di sollevare l’eccezione di improcedibilità della domanda è attribuito dalla legge al convenuto destinatario della vocatio in ius da parte dell’attore e non a qualunque altro destinatario di una domanda giudiziale.
  • Avv. Stefania Negro

    Lecce

    Esercito la professione di avvocato dal 1997 ed opero prevalentemente nel campo del Diritto Privato. Sono esperta di Diritto Civile (obbligazioni e contratti), Diritto Commerciale e Societario, Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro. Sono specializzata in Tutela del Consumatore. Credo fermamente nella Mediazione quale strumento efficace per la tutela dei diritti del cittadino nella salvaguardia dell`esigenza fondamentale di una giustizia celere e rispettosa dei molteplici interessi in gioco.

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