Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12883
Con la recente pronuncia n. 12883 del 13.5.2021, la Cassazione ha escluso l'estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Lgs n. 28/2010, che invece si riferisce ai rapporti bancari ovvero ai contratti di servizi quali quelli finanziari.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte trae origine dal ricorso ex art. 702, con cui una società di leasing conveniva davanti al Tribunale di Bergamo la società utilizzatrice di un capannone ad uso officina meccanica, per chiedere che venisse accertata la risoluzione di diritto del contratto, avendo l'attrice dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, nonché per chiedere la condanna della società convenuta al rilascio dell'immobile.
Quest'ultima si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e in via subordinata la condanna della società attrice alla restituzione delle somme corrisposte per la locazione finanziaria; preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità. Eccezione che veniva rigettata dal Tribunale il quale accoglieva, invece, la domanda della società di leasing e condannava la convenuta al rilascio dell’immobile, oggetto della locazione finanziaria.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello che osservava che il leasing non era compreso nell'elenco delle materie indicate dall'art. 5 del d. Lgs n. 28 del 2010.
Ricorreva davanti alla Corte di Cassazione la società utilizzatrice che insisteva nell’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea, evidenziando che i contratti di leasing sono riconducibili alla nozione di "contratti finanziari" di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Lgs. n. 28 del 2010, sia per la prevalente funzione di finanziamento del contratto, sia per la natura professionale della parte concedente (banche o intermediari finanziari); riteneva, conseguentemente, la necessità di procedere con il tentativo di mediazione.
La Cassazione, con la sentenza in esame, ha ritenuto infondato il motivo e ribadito quanto affermato dagli stessi giudici di legittimità nei precedenti arresti giurisprudenziali che hanno escluso l'estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Igs. n. 28 del 2010 (cfr. Cass. Civ. 12 giugno 2018, n. 15200; Cass. Civ. 9 aprile 2019, n. 14904 e Cass. Civ. 10 ottobre 2019, n. 30520). In particolare, con l'ordinanza n. 15200 del 12 giugno 2018, la Suprema Corte aveva concluso come, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 28 del 2010, istitutivo del procedimento di mediazione obbligatoria, si leggesse che “la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai "rapporti bancari" ovvero ai "contratti di servizi" quali quelli finanziari". Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8 settembre 2007, n. 179, e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis, del TUB (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
E' quindi chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all'art. 1).
In definitiva, la Cassazione, conformandosi al consolidato orientamento sopra illustrato, ha ritenuto che non sia possibile estendere l'area della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Lgs. n. 28 del 2010 all'ipotesi di leasing immobiliare, anche se allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali all'acquisto ovvero all'utilizzazione del bene coinvolto.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte trae origine dal ricorso ex art. 702, con cui una società di leasing conveniva davanti al Tribunale di Bergamo la società utilizzatrice di un capannone ad uso officina meccanica, per chiedere che venisse accertata la risoluzione di diritto del contratto, avendo l'attrice dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, nonché per chiedere la condanna della società convenuta al rilascio dell'immobile.
Quest'ultima si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e in via subordinata la condanna della società attrice alla restituzione delle somme corrisposte per la locazione finanziaria; preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità. Eccezione che veniva rigettata dal Tribunale il quale accoglieva, invece, la domanda della società di leasing e condannava la convenuta al rilascio dell’immobile, oggetto della locazione finanziaria.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello che osservava che il leasing non era compreso nell'elenco delle materie indicate dall'art. 5 del d. Lgs n. 28 del 2010.
Ricorreva davanti alla Corte di Cassazione la società utilizzatrice che insisteva nell’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea, evidenziando che i contratti di leasing sono riconducibili alla nozione di "contratti finanziari" di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Lgs. n. 28 del 2010, sia per la prevalente funzione di finanziamento del contratto, sia per la natura professionale della parte concedente (banche o intermediari finanziari); riteneva, conseguentemente, la necessità di procedere con il tentativo di mediazione.
La Cassazione, con la sentenza in esame, ha ritenuto infondato il motivo e ribadito quanto affermato dagli stessi giudici di legittimità nei precedenti arresti giurisprudenziali che hanno escluso l'estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Igs. n. 28 del 2010 (cfr. Cass. Civ. 12 giugno 2018, n. 15200; Cass. Civ. 9 aprile 2019, n. 14904 e Cass. Civ. 10 ottobre 2019, n. 30520). In particolare, con l'ordinanza n. 15200 del 12 giugno 2018, la Suprema Corte aveva concluso come, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 28 del 2010, istitutivo del procedimento di mediazione obbligatoria, si leggesse che “la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai "rapporti bancari" ovvero ai "contratti di servizi" quali quelli finanziari". Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8 settembre 2007, n. 179, e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis, del TUB (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
E' quindi chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all'art. 1).
In definitiva, la Cassazione, conformandosi al consolidato orientamento sopra illustrato, ha ritenuto che non sia possibile estendere l'area della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Lgs. n. 28 del 2010 all'ipotesi di leasing immobiliare, anche se allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento specificatamente funzionali all'acquisto ovvero all'utilizzazione del bene coinvolto.
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