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La mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità dell’azione

Autore Emiliano Goracci

16 04m 18

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Tribunale di Gela, sentenza del 15/02/2018

Discrezionalmente e qualora intraveda la possibilità di addivenire ad una conclusione pacifica della controversia, il giudice può disporre che le parti intraprendano un tentativo di mediazione. Automaticamente, una volta disposto tale tentativo, il suo corretto espletamento è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Infatti, il termine “facoltà” contenuto nell’art. 5.2 del D.lgs. n.28/2010, è riferito esclusivamente ai poteri esercitabili dal giudice e non al tentativo di mediazione. La mediazione deve essere svolta obbligatoriamente.
  • Avv. Emiliano Goracci

    Follonica

    Lo Studio legale si occupa di diritto civile e diritto penale. Mi occupo di mediazione civile e commerciale. Mi sono avvicinato alla mediazione dall`anno 2005 perchè mi ha sempre affascinato. In particolare mi piaceva pensare che vi fossero alternative serie all`attività giuridizionale e metodi stragiudiziali idonei a garantire la comunicazione tra le persone, diretti a superare un conflitto per favorire il proseguimento dei rapporti tra le stesse e curare adeguatamente una situazione nel suo complesso. Nella mia qualità di professionista cerco di andare oltre all`apparenza del fatto concreto e spesso cerco di comprendere se l`inizio di un azione giudiziaria sia veramente indispensabile anche nel lungo periodo.

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