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La mediazione deve essere esperita nei confronti di tutti i convenuti, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale nei confronti dei soggetti nei cui confronti la mediazione non è stata esperita.

Autore Martina Pontoni

19 03m 22

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Tribunale di Rovigo – Giudice Estensore Dott. Nicola Romanin - sentenza n. 101 del 02.02.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di risarcimento da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, il cui giudizio veniva introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Il Giudice disponeva la trasformazione del rito ex art. 702 ter c.p.c. ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nonostante ciò, la mediazione non veniva esperita.
Il Giudice ordinava l’integrazione della domanda nei confronti di una Società, ma parte attrice non vi ottemperava e, pertanto, l’Autorità Giudiziaria ordinava la cancellazione della causa dal ruolo limitatamente alla domanda svolta nei confronti della predetta società e disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti di un’altra società convenuta.
Inoltre, il Tribunale rilevava quanto segue:
  • la presente domanda ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno a seguito di diffamazione a mezzo stampa e, pertanto, ai sensi dell'art. art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, deve essere precedere dalla mediazione obbligatoria;
  • nel caso di specie, parte attrice ha promosso la mediazione ex D. L. vo 28/2010 solo nei confronti della Società convenuta per la quale era stata disposta ed effettuata la rinnovazione della notifica;
  • alla prima udienza, era stato concesso termine per la mediazione obbligatoria, poiché parte attrice non aveva coinvolto alcuni convenuti nell’esperimento di mediazione;
  • nonostante ciò, parte attrice non ha attivato la mediazione obbligatoria nel termine concesso dal giudice;
  • per tali ragioni, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti - odierni convenuti - avverso i quale non era stata precedentemente proposta. *
  • Avv. Martina Pontoni

    Torino

    Sono avvocato civilista, iscritta all`Albo di Torino dal 2005. Dal 2015 sono iscritta anche alla lista dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio. Della mediazione mi affascina la possibilità che da due posizioni distanti, alle volte opposte, si arrivi ad una area di "comunicazione" in cui tentare di costruire, insieme, un accordo, arrivando ad un punto comune. Per questo motivo mi sono avvicinata a questo mondo e ho deciso di diventare mediatrice. Le materie di cui mi occupo di più sono il diritto delle assicurazioni, incidenti stradali, responsabilità medica e professionale in generale. Svolgo il mio lavoro con molta dedizione e attenzione. Tutti dicono di me che sono molto paziente e spontanea, cerco di utilizzare queste mie caratteristiche per fare al meglio il mio lavoro.

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