Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Alfredo Landi - sentenza n. 20051 del 24.12.2021.
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria, nella quale parte attrice deduceva la violazione delle disposizioni anti-usura e del divieto di anatocismo.
L’Istituto di Credito non si costituiva in giudizio e il Giudice ne dichiarava la contumacia, mentre Interveniva la Società cessionaria del credito, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'improcedibilità della domanda poiché parte attrice aveva attivato il procedimento di mediazione dopo il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice.
In merito, il Tribunale di Roma ha così statuito:
L’Istituto di Credito non si costituiva in giudizio e il Giudice ne dichiarava la contumacia, mentre Interveniva la Società cessionaria del credito, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'improcedibilità della domanda poiché parte attrice aveva attivato il procedimento di mediazione dopo il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice.
In merito, il Tribunale di Roma ha così statuito:
- non è stato dimostrato che il procedimento di mediazione sia stato attivato tempestivamente;
- infatti, non vi è prova della data di deposito dell'istanza di mediazione, mentre vi è certezza circa la data in cui l'Organismo ha protocollato la pratica di mediazione;
- tali elementi inducono a ritenere che vi sia stato un mancato/tardivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- l'oggetto del contendere riguarda la contestazione di contratti bancari e della accessoria fideiussione e, pertanto, rientra tra le materie indicate dall' art. 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato con il D. L. 69/2013 conv. in L. 98/2013, per le quali è previsto, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'esperimento obbligatorio, in via preliminare, del tentativo di mediazione;
- tale condizione di procedibilità ha una funzione deflattiva in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;
- pertanto, il termine di avvio del procedimento di mediazione è fissato a pena di decadenza;
- parte attrice non ha chiesto alcuna proroga del termine e neppure ha provato un legittimo ed incolpevole impedimento all'avvio tempestivo della procedura di mediazione;
- la parte non può avvalersi di mediazioni effettuate per altri procedimenti, poiché la controparte ha diritto di valutare, per ogni diverso procedimento, l'opportunità di aderire ad una ipotesi conciliativa in base alle domande avanzate ed alla situazione sussistente al tempo dell'introduzione del nuovo procedimento;
- pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare in via preliminare il giudizio improcedibile e per ritenere assorbita ogni altra questione. *
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