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La mediazione delegata (su invito del giudice) deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria.

Autore Alessandro Martini

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Tribunale Ordinario di Prato, ordinanza 16 gennaio 2012.

Il d.lgs. n. 28/2010 ha introdotto due tipi di mediazione: quella obbligatoria, che costituisce una vera e propria condizione di procedibilità (art. 5, comma 1), e quella su invito del giudice (art. 5, comma 2). Con riferimento a quest’ultima, l’art. 5, II comma, d. lgs. 28/2010, prevede che tale norma deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1 dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che invece disciplina una condizione di procedibilità ad hoc. Tale conclusione è supportata dal fatto che, nella delegata, spetta al giudice invitare le parti alla mediazione secondo la “natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”; interpretazione ermeneutica che appare preferibile non solo alla luce del principio di economia processuale, ma anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. . Nondimeno, l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice deve tenere conto sia dei principi appena richiamati, sia del favor mediationis, quale emerge dal d.l. n. 212/2011, il cui art. 12, impone al capo dell’ufficio giudiziario di adottare nell’ambito dell’attività di pianificazione giudiziaria, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice. Talché, non sussiste più una discrezionalità assoluta in merito all’an dell’applicazione dell’art. 5, II comma, d.lgs. n. 28/2010, quanto, piuttosto, una discrezionalità circoscritta alla valutazione dei presupposti relativi alla natura della causa, allo stato dell’istruzione e al comportamento delle parti che si identifica in un giudizio prognostico sulla possibile idoneità della mediazione a definire la controversia.
  • Avv. Alessandro Martini

    Bologna

    Avvocato dal 1992. Si occupa di diritto commerciale, bancario, fallimentare, industriale; diritto e legislazione dello sport, accordi collettivi; conciliazione e arbitrato; diritto delle assicurazioni, responsabilità civile automobilistica, medica, professionale, sportiva. Dal 2005 ad oggi, ha condotto e portato a termine, come Conciliatore incaricato, circa un centinaio procedure conciliative amministrate, presso le Camere di Commercio di Bologna e di Modena, nonché altri Organismi abilitati.

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