La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La mediazione avviata dalla parte onerata oltre il termine assegnato dal Giudice rende improcedibile la domanda giudiziale.

Autore Sandra Londei

18 05m 21

Letto 2147 volte

Tribunale di Napoli Nord, Giudice Estensore Dott. Luciano Ferrara, sentenza del 02.03.2021.

In caso in esame riguarda una controversia relativa ad un contratto bancario ed alla contestazione degli interessi applicati, la cui azione giudiziale deve essere preceduta dall’esperimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Giudice assegnava alla parte attrice termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione che, evidentemente, non era stato precedentemente attivato.
La parte onerata non depositava in giudizio il verbale di mediazione e la parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, il Giudice rinviava la causa al fine di consentire all’attore di dimostrare di aver tempestivamente avviato il procedimento di mediazione.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo, dal quale però si evinceva che la mediazione era stata instaurata dopo il termine di 15 giorni concesso dal Tribunale.
Parte attrice non aveva, quindi, rispettato il termine assegnato dal Giudice e aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Per tale ragione, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, con assorbimento di ogni ulteriore questione e condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta.
Ciò anche in virtù della pronuncia n. 4919 del 04.07.2019 della Corte d’Appello di Milano, secondo la quale "In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice”.
 
  • Avv. Sandra Londei

    Roma

    L`avv. Sandra Londei si forma e "cresce" coerentemente con il proprio carattere e le inclinazioni naturali, da sempre improntati ad aiutare i soggetti più deboli, soprattutto nell`ambito del diritto di famiglia Tutto ciò ha favorito la conciliazione dell`attività di avvocato, svolta prevalentemente nel settore del diritto civile ed in quello di tutela ed assistenza dei minori, con quella di mediatrice familiare e civile.

    40 Recensioni

    5,0

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756