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La mancata partecipazione di una parte alla mediazione non incide sul regolamento delle spese di lite, comportando solo che il Giudice possa trarre da tale condotta, ai sensi dell’art. 116 cpc, argomenti di prova.

Autore Maurilio Faso

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Cassazione, 02.02.2023, ordinanza n. 3184, consigliere relatore Antonio Scarpa

116 cpc, argomenti di prova.

La controversia ha ad oggetto l'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio. La Corte d’appello di Bologna aveva rigettato l’appello di B e ET contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bologna che aveva respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assunta dal Condominio di via Viale C Bologna nella parte in cui approvava il rendiconto spese con riferimento al progetto impianto ascensore all’interno del vano scale e spese legali di un contenzioso con tre condòmini.

Gli appellanti lamentavano che il primo giudice non avesse tenuto conto del motivo di impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto dell’anno 2013 riguardante il mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 1123 cc. Secondo la Corte d’appello, tale circostanza non ha comportato l’erroneità della sentenza impugnata e che è corretta la delibera assembleare impugnata nella parte in cui ha posto tale spesa a carico dei condòmini che avevano aderito all’iniziativa. La Corte d’appello aveva inoltre disatteso la censura riguardante la parte della sentenza che le aveva condannate al rimborso, in favore dell’appellato, delle spese di lite. La Corte d’appello ha affermato che, secondo le disposizioni del D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni, la mancata partecipazione di una parte alla mediazione non incide sul regolamento delle spese di lite, comportando solo che il Giudice possa trarre da tale condotta, ai sensi dell’art. 116 cpc, argomenti di prova. La mancata partecipazione del Condominio di via Viale C. Bologna, al procedimento di mediazione non giustificava, dunque, di per sé, la compensazione delle spese processuali.

Avverso tale sentenza i condòmini B e ET proponevano ricorso per cassazione basandosi su tre motivi, tutti respinti. In particolare, viene ritenuto non fondato il terzo motivo di ricorso. La Corte di cassazione ribadisce che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione porta le conseguenze di cui all’art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ma non obbliga il giudice alla compensazione delle spese processuali. E’ pacifico in giurisprudenza che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (ex multis, Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989). Il ricorso viene rigettato e le ricorrenti condannate in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione e a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°

  • Avv. Maurilio Faso

    Palermo

    Esercito la professione di avvocato civilista ormai da oltre 25 anni, e punto ad offrire prestazioni di assistenza e consulenza legale fondate su qualità ed efficacia. Mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, recupero crediti e procedure esecutive, locazioni e condominio, obbligazioni e contratti, risarcimento danni. Cerco di coltivare la relazione con il cliente, informandolo in modo costante sull`evoluzione della sua vicenda, con l`impegno affinché una controversia possa essere risolta nel modo più utile per le esigenze concrete che emergono dal confronto. Perciò punto molto sull`extragiudiziario, visti i tempi imprevedibili ed i costi sempre più onerosi di una causa in tribunale, oltre allo stress che ad essa inevitabilmente si accompagna. In questa ottica, sono andato sempre più rivalutando la mediazione, che oggi considero una reale e concreta alternativa alla soluzione giudiziaria, soprattutto per la possibilità che dà di trovare soluzioni condivise dalle parti, garantendo la salvaguardia della loro relazione e la ritrovata serenità che si accompagna alla risoluzione di un conflitto.

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