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La mancata partecipazione da parte della Compagnia di Assicurazione al procedimento di mediazione può costituire argomento di prova contro la medesima

Autore Diletta Fusaro

18 06m 21

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Tribunale di Verona, sentenza 06.05.2021 – Giudice Estensore Dott. Attilio Burti

Interessante è la recente sentenza del Tribunale di Verona relativamente ad una vertenza in materia assicurativa, nella quale veniva svolta l’istruttoria mediante assunzione di prova testimoniale e disposta CTU.
La Compagnia di Assicurazione non aveva partecipato all'incontro di mediazione, la cui procedura era stata attivata dalla parte attrice.
Il Tribunale ha, pertanto, rilevato che la predetta assenza rappresenta argomento di prova dell'ininfluenza della conoscenza di tale elemento di fatto sulla consistenza del rischio assicurato e, quindi, costituisce prova a sfavore della Compagnia di Assicurazione.
Ciò in virtù del  combinato disposto degli artt. 116 c.p.c., sulla valutazione delle prove, secondo il quale “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo” e dell' art. 8, comma quatto bis lettera i) ex D. L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013, ad integrazione del D. Lgs. n. 28/2010, secondo il quale "i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "5.  Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di  importo corrispondente  al contributo unificato dovuto per il giudizio.".
Diversamente, la partecipazione al procedimento di mediazione che integra la condizione di procedibilità della domanda giudiziale potrebbe essere facilmente elusa dal soggetto individuato quale destinatario della pretesa e l'assolvimento della condizione di procedibilità si concretizzerebbe nel mero adempimento di un incombente formale che non ha alcuna effettiva utilità.
Per tale ragione, il Giudice, oltre alle varie statuizioni nel merito, ha condannato la Compagnia di Assicurazione convenuta al pagamento di un contributo per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria e alla corresponsione di una somma pari all’importo del contributo unificato.
  • Avv. Diletta Fusaro

    Grosseto

    Avvocato civilista (presente nelle liste del gratuito patrocinio) e penalista (presente nelle liste dei difensori d’ufficio). Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 7/4/2004. Mediatore civile professionista dal 2011. Svolgo attività pro bono anche tramite l’Associazione Onlus Avvocati di Strada. In questi anni di esercizio della professione mi sono dedicata molto alle problematiche (civili e penali) legate alla famiglia legittima e di fatto per una particolare sensibilità verso questa tematica, mettendo a disposizione le mie conoscenze (apprese attraverso l’esperienza e l’aggiornamento continuo), ma anche tramite un ascolto attento.

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