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La mancata adesione della parte invitata non costituisce un serio tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza e induce il Giudice a rinviare le parti in mediazione.

Autore Salvatore Favarolo

22 06m 21

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Tribunale di Pistoia, ordinanza del 06.05.2021.

Interessante la recente pronuncia del Tribunale di Pistoia, relativamente ad una vertenza in cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Ebbene, nel caso di specie il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione della parte regolarmente invitata.
In merito, il Giudice ha rilevato che ciò non costituisce un serio tentativo di conciliazione della vertenza, mentre invece la sede più opportuna per gestire il conflitto e favorire un confronto immediato che venga coordinato da un professionista terzo ed imparziale è proprio la mediazione.
Peraltro, tale procedimento offre tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli processuali e consente di limitare le spese che le Parti devono sostenere.
Per tali ragioni, il Tribunale di Pistoia ha disposto il tentativo effettivo di mediazione, onerando la parte attrice di provvedere in tal senso e precisando quanto segue:
  1. è necessaria la comparizione personale delle parti;
  2. il tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di improcedibilità dell’azione e la condotta delle parti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c.;
  3.  la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione comporta la condanna al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e può costituire argomento di prova;
  4. è doverosa la volontà delle parti di esperire effettivamente e realmente il tentativo di mediazione e, pertanto, queste ultime hanno solo ed esclusivamente la possibilità di comunicare eventuali impedimenti all’effettivo esperimento del tentativo di mediazione;
  5. il rifiuto della proposta del mediatore potrà comportare l’esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ex art. 13 D. Lgs. n. 28/2010;
  6. è possibile produrre in giudizio una consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione. *
  • Avv. Salvatore Favarolo

    Cagliari

    Generale di Divisione dei Carabinieri nella riserva. Lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Avvocato non iscritto all’Albo. Durante i 45 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, trascorsi prevalentemente reggendo Comandi operativi in aree sensibili del territorio nazionale, ho dovuto svolgere svariate mediazioni afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, risolvendo molti casi complessi a vantaggio della collettività: E’ stato questo uno dei motivi che mi ha indotto, una volta lasciato il servizio attivo, a dedicarmi alla Mediazione Civile e Commerciale, ovviamente studiando ed approfondendo le tematiche dello specifico settore.

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