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La funzione del procedimento di mediazione non è quella d`imporre alle parti un formalistico onere in vista dell`introduzione o della prosecuzione della controversia, ma di creare un`occasione di confronto tra le parti nel corso della quale le stesse possano affrontare le questioni che le oppongono

Autore Francesca Brugi

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Tribunale di Asti, Sez. Civile, 10.02.2022, sentenza n. 83, giudice Daniele Dagna

In una controversia in materia di usucapione, X SPA aveva convenuto in giudizio Y AZIENDA AGRICOLA chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione di un fondo. A sostegno della domanda la SPA ha narrato di aver acquistato nel 1983 da (...) un fondo (...) nello stesso comune a cui era stata sottratta una parte al fine di realizzarvi una strada di accesso al fabbricato del venditore e di aver ricevuto da quest'ultimo, a compensazione di tale sottrazione, l'ulteriore fondo oggetto di causa. L'accordo tra le parti circa la cessione dell'ulteriore appezzamento non era stato tuttavia mai formalizzato in atto pubblico e la stessa asseriva di averlo posseduto pacificamente e pubblicamente.
L'Azienda Agricola si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, chiedendo di valutare se vi fossero i requisiti di legge per l'accoglimento della domanda attorea e in caso positivo accoglierla mentre in caso negativo respingerla. Inoltre, la stessa spiegava domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare in proprio favore l'acquisto di un’altra particella nello stesso comune sul quale fu realizzata effettivamente la strada di accesso alla cascina della società e dove si trova un piccolo vigneto coltivato dalla convenuta.
In occasione della prima udienza di trattazione, parte convenuta rilevava la necessità di procedere a mediazione anche in ordine alla riconvenzionale spiegata. Il giudice istruttore assegnava termine alle parti per introdurre nuovo procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale. Il procedimento veniva esperito con esito negativo.
In riferimento all'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, il giudice ha ritenuto superata la questione  in ragione dell'esperimento di un ulteriore procedimento di mediazione svoltosi su ordine del giudice istruttore. Lo stesso ricorda che la funzione del procedimento di mediazione non è quella d'imporre alle parti un formalistico onere in vista dell'introduzione o della prosecuzione della controversia, ma di creare un'occasione di confronto tra le parti nel corso della quale le stesse possano affrontare le questioni che le oppongono. In questo senso l'esperimento di un procedimento di mediazione in corso di causa su sollecitazione del giudice a fronte dell'introduzione in giudizio di una domanda riconvenzionale costituisce occasione nella quale possono essere oggetto di confronto tutte le questioni oggetto del giudizio comprese quelle della domanda principale che è, per forza di cose, già oggetto del contendere. Si deve dunque ritenere, in ragione della funzione propria dell'incombente in questione e considerato il principio di ragionevole durata del processo, che l'esperimento di procedimento di mediazione nel corso di giudizio nel quale sono già state introdotte plurime domande valga quale condizione di procedibilità di ognuna di esse.
E' quindi irrilevante ai fini della procedibilità delle domande spiegate nel presente giudizio, l'eventuale irregolarità del procedimento di mediazione instaurato dalla parte attrice antecedentemente all' introduzione della controversia.
Tale conclusione è confortata dall'intima connessione sussistente tra le domande spiegate dalle parti sul piano fattuale.°
  • Avv. Francesca Brugi

    Bologna

    Dopo tanti anni di esercizio della professione forense, ed ancor più di studio del diritto, mi sono convinta che il più delle volte ciò che conta maggiormente è l`aspetto umano di ogni controversia. Per questo motivo credo che la mediazione sia lo strumento giuridico più consono a soddisfare gli interessi di tutte le parti in gioco: attraverso un cammino condiviso, ed ovviamente con l`ausilio di un mediatore, anche le parti più litigiose possono arrivare ad una soluzione comune che le soddisfi ed eviti loro cause lunghe, costose e dall`esito spesso incerto. Mi sono laureata all`Università degli Studi di Siena ed ho perfezionato la pratica nel Foro di Roma, per poi approdare in quello di Bologna nel 2006, anno in cui sono diventata avvocato. Il campo del diritto in cui ho sempre operato è quello civile, con qualche incursione in quello amministrativo, ed in particolare mi sono occupata di risarcimento del danno da rca (responsabilità civile autoveicoli), controversie condominiali, locazioni, diritti reali e contrattualistica.

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