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La domanda riconvenzionale non formulata nel procedimento di mediazione obbligatoria è inammissibile nel successivo giudizio.

Autore Alessandra Zanussi

24 11m 21

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Tribunale di Brindisi, Giudice Dott. Giuseppe Antonio Rampino - sentenza del 21.01.2021

Il caso in esame riguarda una richiesta di risarcimento danni da parte di un conduttore che deduceva di avere subito danni alla salute e patrimoniali a causa di infiltrazioni e della persistente umidità che rendevano insalubre l’ambiente.
Il locatore, dal canto proprio, rilevava innanzitutto il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, contestava le pretese avversarie e chiedeva a propria volta, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno per la risoluzione anticipata del contratto.
Alla prima udienza il Giudice concedeva alle parti termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione.
Il tentativo obbligatorio di mediazione aveva esito negativo, le parti depositavano in giudizio il relativo verbale e la causa proseguiva, veniva istruita mediante c.t.u. e assunzione delle prove testimoniali e giungeva alla decisione.
Il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta risoluzione consensuale tra le parti del contratto di locazione, respingendo però le pretese risarcitorie di entrambe le parti: quella di parte attrice in virtù delle risultanze probatorie, dalle quale emergeva che la parziale insalubrità dell'abitazione derivava dall'omessa manutenzione ordinaria che la conduttrice avrebbe dovuto svolgere; quella di parte convenuta poiché inammissibile a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in materia locatizia relativamente alla domanda riconvenzionale: ed, infatti, mentre la ricorrente aveva instaurato il procedimento di mediazione in relazione alla propria domanda, il resistente si era limitato a partecipare al procedimento instaurato dal primo, senza menzionare in tale sede la propria richiesta riconvenzionale e, quindi, di fatto, non adempiendo alla condizione dell’azione anche riconvenzionale costituita dall’instaurazione del procedimento di mediazione. *
  • Avv. Alessandra Zanussi

    Bologna

    Bolzanina di nascita, madrelingua tedesca, esercito la professione di avvocato civilista e giuslavorista da oltre 25 anni a Bologna. La mia passione per la mediazione è nata nel 2010, allorquando ho conseguito l`abilitazione come mediatore civile e commerciale. Da subito ho apprezzato il valore della mediazione quale strumento efficace per la risoluzione dei conflitti. Come avvocato specificamente formato alla negoziazione integrativa ed alla gestione costruttiva del conflitto, secondo il metodo O.A.S.I., faccio parte dell` Associazione Ennepuntozero, presso la quale sono iscritta come PAN (Professionista Avvocato Negoziatore). Recentemente ho concluso con soddisfazione il percorso formativo Women on Board edizione 2023, progetto per l`accesso delle donne alle posizioni di leadership all`interno delle organizzazioni aziendali e nei Consigli di Amministrazione di imprese pubbliche e private ed ho acquisito nuove competenze in materia di sostenibilità sociale e gestione dei rischi sociali nelle aziende. Le mie competenze trasversali, quali l`innata capacità empatica e di ascolto, la pazienza, lo spiccato senso pratico e l`attitudine al pensiero laterale costituiscono necessarie qualità di un buon mediatore.

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