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La domanda riconvenzionale è soggetta alla mediazione

Autore Carla Marcantelli

01 03m 17

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Tribunale di Verona, ordinanza 21.2.2017

La domanda riconvenzionale su una delle materie previste previste dall’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, deve essere devoluta preliminarmente alla mediazione, e con essa anche le domande che non vi sono soggette, al fine di favorire un proficuo esperimento della fase conciliativa.

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  • Avv. Carla Marcantelli

    Frosinone

    Iscritta all`Albo del Consiglio dell`Ordine degli Avvocati di Frosinone, abilitata all`insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, si occupa prevalentemente di diritto civile, con particolare interesse per il diritto di famiglia, svolge intensa attività stragiudiziale.La mediazione rappresenta una risposta differente alla domanda di giustizia e richiede un cambiamento culturale profondo rispetto al concetto stesso di giurisdizione. Risulta pertanto essenziale che anche gli avvocati siano pronti a svolgere il ruolo di "gestori dei conflitti", di "clinici" abili nella diagnosi della situazione e nella prescrizione del trattamento adeguato (mediazione, facilitazione, negoziazione ecc...). In altri paesi la risoluzione delle dispute tramite la mediazione, da anni costituisce parte dell`attività normale e di routine dell`avvocato, tanto come la difesa in giudizio.

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