Tribunale di Alessandria, sez. civ., 22.08.2022, sentenza n. 769, giudice Martina Cacioppo
In una controversia in materia assicurativa (avente ad oggetto il furto di 120 scooter elettrici dal valore complessivo di circa 140.000 Euro), la terza chiamata eccepiva l'improcedibilità della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall'assicurata, rilevando il mancato esperimento della procedura di mediazione di cui al D.lgs 28/2010. Tale eccezione viene disattesa.
Il giudice di Alessandria seguendo. Trib. Palermo, 11 luglio 2011; Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014; Trib. Roma, 18 gennaio 2017; Trib. Pavia, 5 aprile 2022 (ma il tema è oggetto di un ondivago orientamento giurisprudenziale), afferma che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti ragionando sia a partire dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, sia dalla finalità stessa che l'istituto della mediazione.
La giudice osserva che può essere considerato convenuto chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una "vocatio in ius", risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria. Dal dato testuale della norma in esame, la stessa esclude che una disposizione come quella in disamina, la quale prevede una condizione di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., possa essere interpretata in senso estensivo, non potendo prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale medesimo, che, come detto, prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal "convenuto", qualificazione che il codice di rito annette non già al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la predetta "vocatio in ius" da parte dell'attore.
Altro argomento adoperato dalla giudice, logico e coerente con la "ratio" deflattiva dell'istituto della mediazione è che l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo, osservazioni che impongono, quindi, a maggior ragione, di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo di cui al citato art. 5.
Inoltre, con particolare riferimento alla chiamata del terzo in garanzia, se la domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal caso avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo cui è improntata (v. Trib. Palermo, 11 luglio 2011 e Trib. Pavia, 5 aprile 2022).°
Il giudice di Alessandria seguendo. Trib. Palermo, 11 luglio 2011; Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014; Trib. Roma, 18 gennaio 2017; Trib. Pavia, 5 aprile 2022 (ma il tema è oggetto di un ondivago orientamento giurisprudenziale), afferma che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti ragionando sia a partire dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, sia dalla finalità stessa che l'istituto della mediazione.
La giudice osserva che può essere considerato convenuto chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una "vocatio in ius", risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria. Dal dato testuale della norma in esame, la stessa esclude che una disposizione come quella in disamina, la quale prevede una condizione di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., possa essere interpretata in senso estensivo, non potendo prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale medesimo, che, come detto, prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal "convenuto", qualificazione che il codice di rito annette non già al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la predetta "vocatio in ius" da parte dell'attore.
Altro argomento adoperato dalla giudice, logico e coerente con la "ratio" deflattiva dell'istituto della mediazione è che l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo, osservazioni che impongono, quindi, a maggior ragione, di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo di cui al citato art. 5.
Inoltre, con particolare riferimento alla chiamata del terzo in garanzia, se la domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal caso avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo cui è improntata (v. Trib. Palermo, 11 luglio 2011 e Trib. Pavia, 5 aprile 2022).°
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.