Tribunale di Civitavecchia, 5.01.2023, sentenza n. 8, giudice Daniele Sodani
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. X socio e legale rappresentante pro tempore della società Z conveniva in giudizio la BANCA Y chiedendo disporsi l'immediata cancellazione del nominativo di xxxx dalla banca dati CRIF, nonché condannarsi la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad euro 1.000.000,00. X aveva scoperto di essere stato iscritto presso il CRIF come "cattivo pagatore", proprio a causa di una segnalazione giunta dalla banca, con conseguenti difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti per se stesso e per la società. L’attore allegava che l’iscrizione nella centrale rischi stava causando allo stesso un grave danno di immagine, morale e materiale, in progressivo peggioramento essendo esso un noto e rinomato imprenditore e che stava impedendo la partecipazione con la società Z srl a diversi appalti. Si costituiva in giudizio la Banca Y e per essa W, quale mandataria, contestando l'infondatezza della domanda.
Alla prima udienza, il giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza veniva eccepita l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere la banca, attrice in riconvenzionale, comparsa personalmente dinanzi al mediatore ed essendo presente solo il difensore, sfornito però di procura speciale.
Il giudice, preliminarmente, dichiara la domanda riconvenzionale improcedibile, essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della Banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale. Il giudice richiama l'orientamento della Suprema Corte che va nel senso che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. La mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per la quale la banca era onerata in veste di attrice (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 06/02/2019) 2703-2019, n. 8473; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2019) 05-07-2019, n. 18068; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2022) 26-04-2022, n. 13029).
Nel merito, la domanda dell'attore viene dichiarata infondata e quella della banca improcedibile. Le spese vengono compensate.°
Alla prima udienza, il giudice assegnava termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza veniva eccepita l'improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere la banca, attrice in riconvenzionale, comparsa personalmente dinanzi al mediatore ed essendo presente solo il difensore, sfornito però di procura speciale.
Il giudice, preliminarmente, dichiara la domanda riconvenzionale improcedibile, essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della Banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale. Il giudice richiama l'orientamento della Suprema Corte che va nel senso che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. La mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per la quale la banca era onerata in veste di attrice (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 06/02/2019) 2703-2019, n. 8473; Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 09/05/2019) 05-07-2019, n. 18068; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 09/02/2022) 26-04-2022, n. 13029).
Nel merito, la domanda dell'attore viene dichiarata infondata e quella della banca improcedibile. Le spese vengono compensate.°
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