Tribunale di Pavia - Giudice Estensore Dott. Renato Cameli - sentenza n. 143 del 16.11.2021.
Il caso in esame riguarda una opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della quale alla prima udienza era concessa la provvisoria esecuzione del titolo e assegnati termini per la mediazione.
Gli attori opponenti chiedevano, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improcedibilità del processo, deducendo la tardività dell’avvio del procedimento di mediazione ordinato dal Giudice, senza che venisse richiesta alcuna proroga del termine di 15 giorni.
Parte convenuta opposta si opponeva a tale eccezione.
In merito, il Tribunale di Pavia ha formulato le seguenti considerazioni:
Gli attori opponenti chiedevano, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improcedibilità del processo, deducendo la tardività dell’avvio del procedimento di mediazione ordinato dal Giudice, senza che venisse richiesta alcuna proroga del termine di 15 giorni.
Parte convenuta opposta si opponeva a tale eccezione.
In merito, il Tribunale di Pavia ha formulato le seguenti considerazioni:
- per dirimere la questione è necessario accertare la natura perentoria o meno del termine assegnato per l'avvio della procedura di mediazione;
- vi sono due orientamenti giurisprudenziali; secondo il primo l'inosservanza del termine comporta l'improcedibilità del giudizio, stante la sua natura perentori, mentre per il secondo il termine avrebbe natura ordinatoria, con conseguente possibilità di proporre tardivamente la mediazione senza incorrere nella sanzione dell'improcedibilità della domanda;
Ciò premesso, l’Autorità adita ha ritenuto di concordare con la seconda ipotesi, ritenendola maggiormente coerente:
- con la formulazione normativa che non qualifica espressamente il termine ex art. 5 c.1 d. l. gs 28/2010 perentorio e con l’assunto ex art. 152, secondo comma, c.p.c. secondo il quale “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”;
- con l'interpretazione favorevole al termine ordinatorio risulta coerente anche con il principio generale secondo cui le limitazioni alla facoltà di agire in giudizio devono essere circoscritte ad ipotesi eccezionali e non sono di interpretazione estensiva;
- con la ratio legis di favorire la soluzione stragiudiziale della controversia.
Il Tribunale ha, quindi, rilevato che nel caso di specie la procedura di mediazione era stata avviata tardivamente, ma in modo corretto e in tempo utile, garantendo comunque un tempo congruo e sufficiente a beneficio degli attori per partecipare, laddove interessati, alla fase di mediazione e addivenire a soluzione stragiudiziale della controversia.
Pertanto, l’eccezione di improcedibilità dell’azione per formulata dalla parte attrice opponente è stata rigettata. *
- con la formulazione normativa che non qualifica espressamente il termine ex art. 5 c.1 d. l. gs 28/2010 perentorio e con l’assunto ex art. 152, secondo comma, c.p.c. secondo il quale “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”;
- con l'interpretazione favorevole al termine ordinatorio risulta coerente anche con il principio generale secondo cui le limitazioni alla facoltà di agire in giudizio devono essere circoscritte ad ipotesi eccezionali e non sono di interpretazione estensiva;
- con la ratio legis di favorire la soluzione stragiudiziale della controversia.
Il Tribunale ha, quindi, rilevato che nel caso di specie la procedura di mediazione era stata avviata tardivamente, ma in modo corretto e in tempo utile, garantendo comunque un tempo congruo e sufficiente a beneficio degli attori per partecipare, laddove interessati, alla fase di mediazione e addivenire a soluzione stragiudiziale della controversia.
Pertanto, l’eccezione di improcedibilità dell’azione per formulata dalla parte attrice opponente è stata rigettata. *
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