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La domanda di mediazione e la data del primo incontro devono essere comunicati personalmente alla parte invitata, non risultando sufficiente la comunicazione alla pec del legale privo di rappresentanza sostanziale in mediazione.

Autore Carlotta Calabresi

23 03m 24

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Tribunale di Napoli, 07.06.2023, Sentenza n. 5900, giudice Estensore Pastore

Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo in un contratto di finanziamento.

Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti il termine di Legge per proporre la domanda di mediazione.

Parte opposta presentava la domanda di mediazione.

La domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro venivano notificati alla casella PEC del legale difensore della parte opponente che non si presentava all
’incontro di mediazione e non era rappresentante sostanziale, ma solo difensore nel giudizio.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:  
  • Nella mediazione obbligatoria la condizione di procedibilitò si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo;
  • alla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda;
  • la domanda e la data del primo incontro devono essere comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante;
  • al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'avvocato;
  • la domanda di mediazione e la data del primo incontro vanno comunicate personalmente all'altra parte oppure al difensore che ne sia anche rappresentante sostanziale;
  • la domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro sono stati notificati alla pec del difensore privo di rappresentanza sostanziale in mediazione;
  • pertanto, il primo incontro dinanzi al mediatore non si è svolto regolarmente e la condizione di procedibilità non si è realizzata;
  • parte opposta avrebbe potuto trasmettere la domanda e la data del primo incontro alla personalmente.
Per tali motivi, la domanda proposta col ricorso monitorio è stata dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo è stato revocato, con soccombenza delle spese processuali. *
 
 
  • Avv. Carlotta Calabresi

    Roma

    Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani ed internazionali e di ricerca universitaria che coltivo tuttora (Luiss Guido Carli, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino), nel 2010 mi sono avvicinata a questa nuova professione introdotta in Italia grazie alla direttiva UE 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica, sempre alla ricerca della soluzione equilibrata e di buon senso. In questi 14 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e magistrati. Ora c`è maggior fiducia nell`istituto e, a seguito della pandemia e l’istituzionalizzazione della mediazione online, un riscontro molto positivo. La mediazione è uno strumento di giustizia sostenibile: la lentezza cronica della giustizia italiana impone un nuovo paradigma. La risoluzione alternativa delle controversie porta alla composizione rapida ed economica dei conflitti favorendo la pacificazione sociale, lo sviluppo dell’economia e la fiducia degli investitori esteri in Italia. La giustizia riparativa/collaborativa si inserisce nel processo globale che mira allo sviluppo sostenibile, in quanto contribuisce all`Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 16 dell’ONU: promuovere società giuste, pacifiche e inclusive. Mi piace l`idea di far parte del "sistema giustizia" e di contribuire allo sviluppo del nostro Paese. Sono in 101 Mediatori dal 2019 e mi sono occupata di 473 pratiche (aggiornamento settembre 2024) in cui ho raggiunto un tasso di adesione della parte chiamata pari al 59%, di mediazioni avviate pari al 54% e di accordi raggiunti pari al 71%.

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