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La domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale della L. 24.03.2001, n. 89, ex articolo 4, impedisce, "per una sola volta", ai sensi del D.lgs. 4.03.2010, n. 28, articolo 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per l`equa riparazione

Autore Elisabetta De Pasquale

10 03m 22

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Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza 17.09. 2021 n. 25180

Nella vicenda in oggetto il ricorrente Sig. X agiva per la cassazione del decreto n. xxx della Corte d'appello di Salerno che aveva giudicato improponibile, perché tardiva rispetto al termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, la domanda da lui proposta per l'equa riparazione dell'irragionevole durata di un giudizio civile.
La Corte d'appello aveva ritenuto che la proposta di mediazione tempestivamente rivolta dal sig. X al Ministero della Giustizia non impedisse la suddetta decadenza del potere di azione, argomentando che per i procedimenti in Camera di consiglio e di ingiunzione sarebbe esclusa la mediazione, sia obbligatoria che facoltativa; che quindi le controversie disciplinate dal procedimento previsto dalla L. n. 89 del 2001, non rientrerebbero nel campo applicativo del Decreto Legislativo n. 28 del 2010; che, in ogni caso, il sig. X non aveva provato l'esistenza di un accordo o la previsione di una clausola statutaria ministeriale che consentisse il ricorso alla mediazione facoltativa Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, comma 5.
Con l'unico motivo di ricorso, riferito dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il sig. X lamentava dunque violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 2 e 5.
La posizione del ricorrente è che la domanda di mediazione è ammissibile nel procedimento de quo, alla luce di quanto sancito da Cass. sez. un. cent. n. 17781/2013 e, da Cass. II sez. ord. 27251/2018; essa quindi, essendo stata notificata entro il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, impedirebbe, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per equa riparazione.
Secondo la Corte di Cassazione il decreto impugnato si pone in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 17881/13 hanno stabilito che "Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, né suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla "ratio" di deflazione del contenzioso giudiziario.
Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale della L. 24 marzo 2001, n. 89, ex articolo 4, impedisce, "per una sola volta", ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, articolo 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione".
Il ricorso viene ritenuto fondato e dunque accolto. Il decreto impugnato viene cassato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in altra composizione, perché essa - verificata la tempestività della istanza di mediazione alla luce del principio che "in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 6, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito" (Cass. n. 2273 del 2019), si pronunci sulla domanda di equa riparazione.°

Sul tema di vedano:
Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza 17.09. 2021 n. 25180
 
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-domanda-di-mediazione-comunicata-entro-il-termine-semestrale-della-l-24-03-2001-n-89-ex-articolo-4-impedisce-per-una-sola-volta-ai-sensi-del-d-lgs-1069.aspx
 
 
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27251 del 26/10/2018
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/rapporto-tra-la-mediazione-e-l-indennizzo-per-equa-riparazione-795.aspx
 
 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 22 luglio 2013, n.17781
 
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-mediazione-civile-e-commerciale-di-cui-al-d-lgs-28-2010-può-trovare-applicazione-anche-con-riguardo-alle-controversie-relative-alla-domanda-di-equa-229.aspx

 
 
  • Avv. Elisabetta De Pasquale

    Torino

    Sono fortemente convinta che l’istituto della mediazione sia lo strumento più utile che oggi abbiamo a disposizione per la gestione dei conflitti inter partes, poiché per conseguire una vittoria non è necessaria una guerra e ognuno di noi, cercando di comprendersi vicendevolmente, può trovare soluzioni ragionevoli ed eque per il raggiungimento dei propri obiettivi individuali. Mi sono laureata in giurisprudenza con lode, presso l’Università degli Studi di Torino e ho frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Torino. Sono diventata avvocato nel 2007 e mi occupo di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alle seguenti materie: contrattualistica, diritti reali, divisioni, responsabilità civile, locazione e condomini.

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