La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La domanda di mediazione che contiene una richiesta generica, non quantificata oppure minore rispetto alla domanda giudiziale non comporta l`improcedibilità della domanda giudiziale.

Autore Davide Bozzoli

03 03m 23

Letto 2396 volte

Tribunale di Treviso – Giudice Estensore Dott.ssa Elena Merlo - sentenza n. 1871 del 06.10.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di locazione.
Parte attrice chiedeva la condanna al pagamento di varie somme a titolo di risarcimento di vari danni che riferiva di avere subito.
Parte convenuta, oltre a richiedere il rigetto delle domande di controparte e in via riconvenzionale il pagamento dell’indennità per la perdita di avviamento, riferiva che il tentativo di mediazione obbligatoria non era stato esperito per carenza dell’oggetto della domanda che non veniva quantificato.
Di conseguenza, parte attrice rilevava a propria volta l’infondatezza della predetta eccezione di incompetenza ed eccepiva, invece, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale poiché proposta dopo i termini di legge e senza il preventivo svolgimento della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale si è così espresso:
  • la domanda di mediazione deve fare riferimento al nucleo della controversia e non necessariamente anche a domande risarcitorie accessorie che possono essere avanzate nella fase giudiziale;
  • nel caso di specie, parte ricorrente aveva preventivamente attivato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale la resistente si era costituiva e dove era stato indicato lo scaglione di valore;
  • la mancata indicazione del quantum della domanda risarcitoria nell'invito alla mediazione non ha precluso alla controparte la possibilità di approntare un'adeguata difesa;
  • peraltro, la resistente non ha partecipato alla procedura di mediazione, negandosi così la possibilità di approfondire gli intendimenti della controparte;
  • in sede di mediazione, la minore richiesta rispetto alla domanda giudiziale, o la pretesa risarcitoria volutamente generica, non comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale;
  • è fisiologico che nella fase della mediazione - anche in via di istanza - si possa formalmente chiedere qualcosa di diverso o minore rispetto al petitum immediato processuale;
  • diversamente,  verrebbe meno la ratio sottesa alla mediazione, rendendola nei fatti un duplicato processuale
Atteso quanto sopra esposto, il Tribunale ha ritenuto correttamente avviato il procedimento di mediazione e, quindi, infondata l’eccezione di improcedibilità che è stata respinta. *
  • Avv. Davide Bozzoli

    Bologna

    Sono un avvocato e mi occupo di mediazione sin dal 2010. Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di affrontare questioni in materia di diritti reali, condominio, locazione, divisione ereditaria, diritto bancario e responsabilità civile. Se mi chiedete perché lo faccio? … difficile dirlo in poche parole ma sicuramente per passione in un istituto che offre a tutti la possibilità di risolvere i problemi prima che questi arrivino al cospetto di un Giudice. Quando si parla di mediazione, mi piace ricordare un episodio che mi raccontò un mediatore più esperto di me: “un giorno, durante un incontro, le parti gli chiesero perché avesse deciso di svolgere quella funzione; allora il mediatore li guardò negli occhi, gli sorrise e disse loro: “perché la mediazione è come l’arcobaleno dopo una violenta pioggia, nonostante i vostri abiti siano bagnati ed infreddoliti, i vostri occhi guardano con serenità il domani… quindi non fermatevi ad un “perché” ma cercate una soluzione insieme a me!... e così iniziò la mediazione” (Anonimo)

    9 Recensioni

    4,3

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756