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La domanda di mediazione avviata prima del termine prescrizionale del diritto azionato in giudizio, anticipa gli effetti della domanda giudiziale e, pertanto, ha efficacia interruttiva della prescrizione.

Autore Marco Andrioli

10 07m 23

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Tribunale di Brescia, 11.01.2023, sentenza n. 35 del 11.01.2023, giudice Andrea Tinelli

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di successione ereditaria ove si era perfezionato un contratto fiduciario per la gestione delle risorse della de cuius, le cui somme di denaro erano state depositate su un conto corrente ed investite in titoli.

Parte attrice esercitava, quindi, l’azione di divisione del patrimonio ereditario, sottolineando che quest’ultimo avrebbe dovuto ricomprendere anche le somme oggetto del contratto fiduciario.

Parte convenuta eccepiva, invece, la prescrizione dell’asserito diritto di controparte, deducendo che convenuto il dies a quo dovrebbe coincidere con l'apertura della successione e, in assenza di pertinenti atti interruttivi, sarebbe ormai decorso.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria è imprescrittibile, ex art. 713 comma 1 c.c.;
  • invece, è soggetto a prescrizione decennale il diritto - che prima spettava alla de cuius e poi è stato trasmesso ai suoi eredi - di ottenere il ritrasferimento delle somme conferite in gestione fiduciaria;
  • la comunicazione della domanda di mediazione relativa al presente giudizio, avente efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 5 comma 6 d.lgs. n. 28/2010, reca una data antecedente al decennio, con primo incontro fissato anch’esso prima dello spirare del termine prescrizionale;
  • la citazione, invece, è stata notificata oltre i dieci anni decorrenti dall'apertura della successione.
Per tutti i motivi sopra esposti, l’Autorità Giudiziaria ha rilevato che il diritto azionato dagli attori non era prescritto, in quanto la mediazione - che anticipa gli effetti della domanda giudiziale con riferimento all'interruzione della prescrizione - era stata espletata prima della maturazione del termine prescrizionale; per tale ragione, il Giudice ha proceduto all’esame delle pretese attoree e deciso secondo le risultanze processuali. *
  • Avv. Marco Andrioli

    Lecce

    Laureato in giurisprudenza presso l`Università degli Studi di Lecce. Dal 2008 sono avvocato del Foro di Lecce. Mi occupo in principalità e con dedizione di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell`ambito del diritto civile, con particolare declinazione per il diritto di famiglia, minorile e tutela dei soggetti deboli, successioni e divisioni ereditarie, locazione e condominio ed affitto di ramo d`azienda e diritti reali.

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