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La diffamazione compiuta a mezzo sms o mediante dichiarazioni verbali non rientra tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria prevista dal d.lgs. 28/2010.

Autore Stefania Negro

13 01m 12

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Trib. Varese, ordinanza 20 dicembre 2011

Nel caso di specie la responsabilità azionata dall’attore trae linfa da dichiarazioni e sms che la parte convenuta avrebbe reso e inviato sul luogo di lavoro alla parte attrice. L’istituto tipizzato dal legislatore nel d. lgs. 28/2010, va inquadrato nell’ambito delle ipotesi di giurisdizione c.d. condizionata, in cui tra l’utente e l’accesso alla Giustizia si frappone una condizione di procedibilità che, secondo la giurisprudenza Costituzionale, costituisce una legittima deroga alla giurisdizione ordinaria solo se viene introdotta con norme ordinarie che devono essere considerate “di stretta interpretazione”. Ebbene, la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non integra gli estremi di quella a mezzo stampa prevista dall`art. 5 del d.lgs. 28/2010 , essendo evidente la disomogeneità strutturale e genetica dei due strumenti diffamatori e impensabile una interpretazione estensiva della norma.
  • Avv. Stefania Negro

    Lecce

    Esercito la professione di avvocato dal 1997 ed opero prevalentemente nel campo del Diritto Privato. Sono esperta di Diritto Civile (obbligazioni e contratti), Diritto Commerciale e Societario, Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro. Sono specializzata in Tutela del Consumatore. Credo fermamente nella Mediazione quale strumento efficace per la tutela dei diritti del cittadino nella salvaguardia dell`esigenza fondamentale di una giustizia celere e rispettosa dei molteplici interessi in gioco.

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