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La decisione di compensare le spese del giudizio di opposizione è errata quando viene dichiarata l’improcedibilità della domanda non avendo l’opposto avviato la mediazione obbligatoria

Autore Annamaria Ajello

02 03m 24

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Tribunale di Messina, 7.2.2024, sentenza n. 285

Il Giudice di pace di xxx dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e revocava il decreto ingiuntivo. Il sig. YYY (opponente) impugnava la predetta sentenza avanti al Tribunale di Messina in funzione di giudice monocratico in sede di appello in quanto il giudice di pace aveva compensato le spese del giudizio di primo grado nonostante la revoca del decreto ingiuntivo per mancata attivazione della procedura di mediazione della quale era onerato l’opposto. L’appello è fondato e viene accolto.
L'opposizione proposta dall’odierno appellante è stata integralmente accolta non per ragioni di merito bensı̀ perché il creditore opposto, non instaurando il procedimento di mediazione obbligatoria, è incorso nella declaratoria di improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo reso in suo favore.
La decisione del Giudice di pace di compensare le spese di lite è stata motivata, in modo pleonastico, facendo riferimento a non meglio precisate “...decisioni giurisprudenziali...”. La motivazione utilizzata dal Giudice di pace a sostegno della sua decisione è puramente apparente e non ha spiegato, se non in modo impalpabile, per quali ragioni ha ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite pertanto l’appello viene accolto in quanto è proprio il manifesto inadempimento dell’opposto ad un onere processuale la cui rilevanza è stata evidenziata della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 19596/20) era ed è ragione più che sufficiente per affermare l'insussistenza di alcun valido motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
Pertanto l’odierno appellato (contumace) viene condannato alla rifusione di spese e compensi del giudizio di primo grado, oltre alle spese del giudizio di appello°.
  • Avv. Annamaria Ajello

    Sassari

    Sono un avvocato iscritto al Foro di Sassari dal 1998, ho iniziato al mia esperienza professionale nello studio di famiglia del quale sono attualmente la titolare. Opero nel campo della responsabilità civile, dei diritti reali, delle successioni, del diritto di famiglia e dei minori, sia in materia civile che penale. La mia attività si estende anche al campo del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali in quanto svolgo l’incarico di curatore fallimentare presso il Tribunale di Sassari dal 2014. Nella mia formazione professionale mi è sempre stato insegnato di cercare una soluzione altenativa alla controversia e ad ascoltare il punto di vista altrui per trovare un punto d’incontro, ritenendo che sia sempre preferibile gestire il conflitto per giungere ad un accordo, dentro o fuori dalla mediazione, frutto di scelte consapevoli ad una sentenza che potrebbe non accontentare le parti. Mi ha sempre stimolato questo lato della professione che vede integrare le competenze tecniche con quelle relazionali, con la soddisfazione di realizzare prontamente il soddisfacimento non solo del cliente ma di tutte le parti con la composizione del conflitto nella sua interezza. Pertanto, ritengo che si possa risolvere un conflitto senza processo e credo in una giustizia alternativa soprattutto in vista della riforma del processo civile con la quale si comprimono sempre di più le garanzie difensive.

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