Corte Appello Napoli, Sez VII, 31.01.2022 n. 360, estensore Marinaro
La Corte di Appello di Napoli si è pronunciata sul tema della rappresentanza sostanziale delle parti in mediazione e ha adottato una linea molto stringente condannando tutte le parti alla sanzione ex art. 8.
Con ricorso monitorio la banca X chiedeva al Tribunale di Benevento la concessione di una ingiunzione di pagamento nei confronti della società Y quale debitrice principale, nonché di W e Z quali garanti, ritenendoli inadempienti rispetto ad un finanziamento. Il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo autorizzando la provvisoria esecuzione. Gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione e i garanti aderivano ai motivi di opposizione chiedendo la revoca del decreto opposto. All’esito dell’istruttoria l’opposizione veniva rigettata e le spese compensate mentre i garanti venivano condannati al pagamento delle spese.
Contro tale sentenza veniva proposto gravame. La Corte d’appello disponeva la mediazione
e successivamente rilevava questioni attinenti alla ritualità della mediazione, invitando le parti a interloquire sul punto con il deposito di note scritte.
La Corte esamina il tema della procedibilità della domanda giudiziale alla luce del principio espresso dalla S.C. con la sentenza n. 8473/2019 sulla partecipazione personale alla procedura di mediazione e sulla modalità attraverso le quali conferire la rappresentanza, ed evidenziava questioni potenzialmente rilevanti circa la procedibilità della domanda e le sanzioni per la ingiustificata partecipazione all’incontro di mediazione.
La questione sollevata dal Collegio trae origine dall’incertezza giurisprudenziale relativa alla questione della partecipazione delle parti, personalmente e/o per tramite di rappresentante, al procedimento di mediazione ed agli effetti dell’eventuale mancato avveramento della condizione, definitivamente superata con l’intervento della Suprema Corte a S.U. con la sentenza 18/9/2020, n. 19596.
La Corte esamina il verbale dell’unico incontro di mediazione svolto e nota una serie di anomalie:
dall’esame del verbale del primo (ed unico) incontro di mediazione con esito negativo prodotto dalla parte appellante principale si rileva che:
Nella medesima direzione, con indicazioni ulteriormente restrittive, si muove la recente riforma della mediazione in quanto il legislatore delegante ha indicato tra i princìpi e criteri direttivi per il Governo delegato quello di “prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia” (art. 1, comma 4, lett. f, L. 26 novembre 2021, n. 206).
Secondo la Corte l’onere che condiziona la domanda di appello grava sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante (principale e incidentale).
Il mancato esperimento mediazione in seguito all’ordine del giudice integra una forma di inattività, sanzionata con l'improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell’ipotesi di cui all’art. 348 c.p.c. In sostanza, l’esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell’appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.
Con riguardo al giudizio di appello la sanzione dell’improcedibilità attiene all’impugnazione (e, per ciò stesso sia all’appello principale sia a quello incidentale) e che ogni mediazione disposta ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 non consente alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).
Nel caso di specie, nonostante la mediazione sia stata tempestivamente avviata e completata entro l’udienza di rinvio, non può ritenersi che la stessa sia stata correttamente esperita. Non erano state convocate tutte le parti, il delegato è risultato privo di una procura sostanziale ad hoc, pertanto la condizione di procedibilità non è avverata né per l’appello principale né per l’incidentale e tale improcedibilità non è sanabile disponendo nuovamente la mediazione. L’altro appellante non convocato subisce le conseguenze dell’improcedibilità.
Le giustificazioni addotte dalle parti non sono considerate valide dalla Corte che quindi condanna la banca e gli appellanti al versamento della somma ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010 per l’ingiustificata mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Considerata la condotta tenuta da tutte le parti rispetto alla mediazione disposta dalla Corte, essa ha ritenuto sufficienti le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.°
Con ricorso monitorio la banca X chiedeva al Tribunale di Benevento la concessione di una ingiunzione di pagamento nei confronti della società Y quale debitrice principale, nonché di W e Z quali garanti, ritenendoli inadempienti rispetto ad un finanziamento. Il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo autorizzando la provvisoria esecuzione. Gli ingiunti proponevano tempestiva opposizione e i garanti aderivano ai motivi di opposizione chiedendo la revoca del decreto opposto. All’esito dell’istruttoria l’opposizione veniva rigettata e le spese compensate mentre i garanti venivano condannati al pagamento delle spese.
Contro tale sentenza veniva proposto gravame. La Corte d’appello disponeva la mediazione
e successivamente rilevava questioni attinenti alla ritualità della mediazione, invitando le parti a interloquire sul punto con il deposito di note scritte.
La Corte esamina il tema della procedibilità della domanda giudiziale alla luce del principio espresso dalla S.C. con la sentenza n. 8473/2019 sulla partecipazione personale alla procedura di mediazione e sulla modalità attraverso le quali conferire la rappresentanza, ed evidenziava questioni potenzialmente rilevanti circa la procedibilità della domanda e le sanzioni per la ingiustificata partecipazione all’incontro di mediazione.
La questione sollevata dal Collegio trae origine dall’incertezza giurisprudenziale relativa alla questione della partecipazione delle parti, personalmente e/o per tramite di rappresentante, al procedimento di mediazione ed agli effetti dell’eventuale mancato avveramento della condizione, definitivamente superata con l’intervento della Suprema Corte a S.U. con la sentenza 18/9/2020, n. 19596.
La Corte esamina il verbale dell’unico incontro di mediazione svolto e nota una serie di anomalie:
dall’esame del verbale del primo (ed unico) incontro di mediazione con esito negativo prodotto dalla parte appellante principale si rileva che:
- il mediatore dà dato atto della “regolarità della notifica a mezzo pec alle parti invitate” senza indicare indirizzi p.e.c. e data;
- la società risulta “rapp.ta e difesa dall’avv. --- – presente e riconosciuto …senza ulteriori indicazioni o precisazioni;
- tutte le altre parti risultano assenti;
- il mediatore non ha certificato l’autografia delle sottoscrizioni apposte dall’unica persona presente;
- il verbale non risulta depositato presso la segreteria dell’Organismo di mediazione degli Avvocati di Benevento.
Nella medesima direzione, con indicazioni ulteriormente restrittive, si muove la recente riforma della mediazione in quanto il legislatore delegante ha indicato tra i princìpi e criteri direttivi per il Governo delegato quello di “prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia” (art. 1, comma 4, lett. f, L. 26 novembre 2021, n. 206).
Secondo la Corte l’onere che condiziona la domanda di appello grava sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante (principale e incidentale).
Il mancato esperimento mediazione in seguito all’ordine del giudice integra una forma di inattività, sanzionata con l'improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell’ipotesi di cui all’art. 348 c.p.c. In sostanza, l’esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell’appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.
Con riguardo al giudizio di appello la sanzione dell’improcedibilità attiene all’impugnazione (e, per ciò stesso sia all’appello principale sia a quello incidentale) e che ogni mediazione disposta ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 non consente alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).
Nel caso di specie, nonostante la mediazione sia stata tempestivamente avviata e completata entro l’udienza di rinvio, non può ritenersi che la stessa sia stata correttamente esperita. Non erano state convocate tutte le parti, il delegato è risultato privo di una procura sostanziale ad hoc, pertanto la condizione di procedibilità non è avverata né per l’appello principale né per l’incidentale e tale improcedibilità non è sanabile disponendo nuovamente la mediazione. L’altro appellante non convocato subisce le conseguenze dell’improcedibilità.
Le giustificazioni addotte dalle parti non sono considerate valide dalla Corte che quindi condanna la banca e gli appellanti al versamento della somma ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010 per l’ingiustificata mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Considerata la condotta tenuta da tutte le parti rispetto alla mediazione disposta dalla Corte, essa ha ritenuto sufficienti le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.°
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