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La Corte d’Appello dell’Aquila ribadisce che l’improcedibilità non si può eccepire né rilevare dopo la prima udienza e che l’irritualità della procedura non è equiparabile all’omessa mediazione

Autore Antonia Maria Rosaria Borrello

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Corte d’appello dell’Aquila sez. I, sentenza del 15.07.2021, n. 1129

In materia di diritti reali, il tribunale di prime cure aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore sul rilievo, d'ufficio, del mancato avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28\10, per non essersi svolta correttamente la procedura di mediazione a causa della ingiustificata assenza della parte istante, in cui rappresentanza era intervenuto solo il difensore.
Il giudice di primo grado aveva, altresì, ritenuto non praticabile la soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura, concedibile - ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28\10, solo nel caso in cui la mediazione sia iniziata e non conclusa o non sia stata affatto esperita, ma non nell'ipotesi all'esame in cui la mediazione sia stata introdotta e definita, seppur irritualmente.
Il decidente aveva inoltre compensato le spese di lite tra le parti in ragione del rilievo d'ufficio e della novità della questione esaminata.
La sentenza viene appellata e censurata per:
a) erroneità della declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per mancato avveramento della condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28\10 quanto alla irritualità della svolta procedura di mediazione, attesa la rilevabilità del vizio solo su eccezione di parte o d'ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza;
b) illegittimità della declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nel merito e sotto diversi profili attinenti: b1) la delegabilità a terzi della presenza della parte istante in mediazione e, ancor di più, all'avvocato nominato procuratore speciale con potere di conciliazione e transazione della controversia, b2) la considerazione dell'avvenuto corretto esperimento della procedura, sul rilievo del denegato consenso espresso alla sua prosecuzione da parte dei chiamati C.; b3) la necessità, anche in ipotesi di nullità del procedimento, di assegnazione di un termine per il rinnovo nel rispetto del disposto dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28\2010.
La Corte d’Appello dell’Aquila accoglie la censura.
Nel caso di specie la mediazione non aveva avuto luogo per non avere la parte istante coltivato la stessa presentandosi personalmente (o attraverso un procuratore sostanziale) come dal legislatore previsto. La procura rilasciata nel caso di specie era notarile ma non sostanziale.
Secondo la Corte d’Appello, il tribunale aveva erroneamente equiparato l’irritualità della procedura di mediazione all’omesso esperimento della stessa. Inoltre, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, D.Lgs. n. 28\10, avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e ciò non era avvenuto nel caso di specie. Dunque l'eccezione doveva ritenersi preclusa per il decorso del termine decadenziale e non poteva farsi luogo a declaratoria di improcedibilità. °
 
 
  • Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello

    Sassari

    Esercito da diversi anni la professione di Avvocato che svolgo quotidianamente con grande passione e dedizione nella convinzione che l’Avvocatura, a fianco della Magistratura, abbia l’importante compito di garantire una corretta amministrazione della giustizia . Nell’ esercizio della mia professione, occupandomi principalmente di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale, ritengo che il tentativo di mediazione tra gli interessi delle parti al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per le stesse, costituisca primario e doveroso approccio, nonché criterio efficace per gestire positivamente tali tipologie di vertenze. E’ grazie all’ esercizio quotidiano di tale pratica che ho individuato la mediazione quale metodo per addivenire -peraltro in tempi brevi- ad una soluzione delle controversie nel rispetto della legge e nel rispetto degli interessi e desideri delle parti, non solo in ambito di diritto di famiglia ma altresì per ogni tipologia di contenzioso. Di conseguenza, considero la mediazione uno strumento particolarmente valido ed efficace per garantire la tutela dei diritti nel rispetto delle aspettative dei soggetti coinvolti, senza tralasciare l’importante beneficio che la stessa apporta al decongestionamento dei Tribunali e al conseguente miglioramento del grado di efficienza del sistema giudiziario. L’Avvocato Antonia Borrello è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Sassari e nel 2011, a seguito di specifico corso di formazione tenuto dall`Organismo di Formazione ADR Network di Roma, ha conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale.

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