Tribunale di Cosenza, Sezione 2 civile, 12.08.2022, sentenza n. 1510, giudice Ermanna Grossi
Con atto di citazione ritualmente notificato X proponeva opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale il tribunale di Cosenza aveva ingiunto a diversi soggetti (il primo nella qualità di debitore principale e gli altri di fideiussori) il pagamento in favore di Z soc. coop. a r.l. di una somma a titolo di recupero della garanzia.
Il tema che ci interessa riguarda l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata nella comparsa conclusionale dalla difesa dell'attore per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione che non è stato disposto dal tribunale, benché lo stesso attore ne avesse fatto richiesta alla prima udienza.
Il giudice rigetta tale eccezione. Pur volendo prescindere dalla obiettiva inutilità del ricorso alla mediazione all'esito di un giudizio protrattosi per quasi sette anni nel corso dei quali non è mancata una richiesta di rinvio congiuntamente formulata dalle parti per tentare la soluzione bonaria della lite, è dirimente osservare che la controversia dedotta in giudizio verte su un rapporto di garanzia e, quindi, su materia non riconducibile nell'alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, non potendo la fideiussione farsi rientrare tra i contratti bancari in senso stretto previsti dal sopra richiamato art. 5, comma 1-bis, costituendo, al contrario, contratto di garanzia disciplinato dal codice civile (cfr., ex pluribus, trib. Milano, 13 giugno 2022, n. 5253; trib. Verona, 22 ottobre 2020; trib. Milano, 13 gennaio 2016; trib. Palermo, 17 gennaio 2018).°
Sul tema si veda anche:
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-controversia-avente-ad-oggetto-un-obbligazione-fideiussoria-ancorche-accessoria-ad-una-obbligazione-nascente-da-un-rapporto-bancario-non-e-soggetta-1189.aspx
Il tema che ci interessa riguarda l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata nella comparsa conclusionale dalla difesa dell'attore per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione che non è stato disposto dal tribunale, benché lo stesso attore ne avesse fatto richiesta alla prima udienza.
Il giudice rigetta tale eccezione. Pur volendo prescindere dalla obiettiva inutilità del ricorso alla mediazione all'esito di un giudizio protrattosi per quasi sette anni nel corso dei quali non è mancata una richiesta di rinvio congiuntamente formulata dalle parti per tentare la soluzione bonaria della lite, è dirimente osservare che la controversia dedotta in giudizio verte su un rapporto di garanzia e, quindi, su materia non riconducibile nell'alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, non potendo la fideiussione farsi rientrare tra i contratti bancari in senso stretto previsti dal sopra richiamato art. 5, comma 1-bis, costituendo, al contrario, contratto di garanzia disciplinato dal codice civile (cfr., ex pluribus, trib. Milano, 13 giugno 2022, n. 5253; trib. Verona, 22 ottobre 2020; trib. Milano, 13 gennaio 2016; trib. Palermo, 17 gennaio 2018).°
Sul tema si veda anche:
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-controversia-avente-ad-oggetto-un-obbligazione-fideiussoria-ancorche-accessoria-ad-una-obbligazione-nascente-da-un-rapporto-bancario-non-e-soggetta-1189.aspx
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