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La consulenza tecnica è ammissibile in mediazione anche se la parte convenuta non partecipa.

Autore Silvia di Maria

21 04m 15

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Tribunale di Roma, ordinanza 09.4.2015

La mancata presenza della parte convocata non può di per sé costituire impedimento all`espletamento di un`attività espressamene prevista come fattibile in mediazione, quale, ad esempio, la consulenza tecnica. L’elaborato peritale redatto dall’esperto nominato in mediazione non può essere equiparato alla consulenza di parte e, se ben effettuato, da parte di un professionista iscritto nell`albo dei C.T.U. del tribunale, il mediatore e la parte presente possono studiare e porre in essere ulteriori attività dirette a riattivare il dialogo con la parte assente, ad esempio con l`invio alla medesima della relazione, con l`invito a esaminarne il contenuto e a partecipare ad un incontro, all`uopo fissato, per discutere se e quali possibilità possano trarsi da questo nuovo scenario. Come pure il mediatore, se richiesto, potrebbe formulare (come accaduto in questa vicenda) una proposta inviata alla parte assente, per quanto ne possa conseguire. Nel caso poi che non si raggiunga l`accordo, nella causa che segua la relazione dell`esperto potrà egualmente produrre delle utilità, ove il suo contenuto sia di valore, e con le caratteristiche necessarie richieste dalla giurisprudenza.
  • Avv. Silvia di Maria

    Milano

    Avvocato iscritto all`Albo degli Avvocati presso l`Ordine degli Avvocati di Monza dal 2006. Opera prevalentemente nel campo del Diritto Civile, sia stragiudiziale che giudiziale. Esperta in Diritto Civile e Commerciale (obbligazioni e contratti), Diritto di Famiglia, Responsabilità civile e professionale, risarcimento danni da sinistri stradali, Successioni e divisioni ereditarie. Dal 2007 al 2010 ha insegnato Diritto Civile in una Scuola Professionale in Monza per la formazione di agenti immobiliari e di commercio, OSS e ASA. Crede nella Mediazione quale strumento efficace per la tutela dei diritti del cittadino, quale strumento alternativo e più celere rispetto alla giustizia ordinaria, farragginosa, in grado di meglio contemperare tutti gli interessi sottesi alle parti.

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