La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La condizione di procedibilità si realizza solo con la comparizione personale della parte in mediazione ovvero con la partecipazione del difensore munito di procura speciale sostanziale.

Autore Elisabetta De Pasquale

15 12m 22

Letto 1644 volte

Tribunale di Teramo – Giudice Estensore Dott.ssa Maria Laura Pasca - sentenza del 24.06.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo derivante da un contratto bancario.
Parte opponente rilevava l’esito negativo della procedura di mediazione per colpa esclusiva dell’Istituto di Credito che, al primo incontro, manifestava la volontà di non espletare la mediazione e per tale ragione eccepiva l’improcedibilità dell’azione azionata in sede monitaria e non dell’opposizione a decreto ingiuntivo e chiedeva, pertanto, la revoca del predetto titolo.
In merito, il Tribunale ha innanzitutto accertato che il tentativo di mediazione si è concluso al primo incontro davanti al mediatore, al quale la Banca ha partecipato per il tramite del difensore al quale ha conferito procura.
Inoltre, il Giudice ha verificato la sussistenza o meno delle condizioni che consentono il corretto esperimento del tentativo di mediazione ed in merito ha rilevato quanto segue:
  • al primo incontro ha partecipato il difensore della banca opposta e non la stessa personalmente;
  • la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, a meno che quest’ultimo sia stata conferito il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
  • pertanto, la parte che intende farsi sostituire dal difensore nella partecipazione alla procedura di mediazione deve conferire allo stesso una procura speciale sostanziale, mentre non è possibile conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata anche se con essa gli ha conferito ogni più ampio potere processuale;
  • nel caso di specie, risulta solo la procura generale alle liti conferita all’avvocato, autenticata da quest’ultimo, che però non è idonea per partecipare alla procedura di mediazione-
 
Per tali ragioni, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 co. 1 bis d.lgs. n. 28/2010 non può ritenersi avverata a causa della mancata partecipazione personale ovvero per il tramite del difensore munito di apposita procura speciale sostanziale al primo incontro davanti al mediatore e il decreto ingiuntivo è stato revocato. *
 
 
 
 
 
  • Avv. Elisabetta De Pasquale

    Torino

    Sono fortemente convinta che l’istituto della mediazione sia lo strumento più utile che oggi abbiamo a disposizione per la gestione dei conflitti inter partes, poiché per conseguire una vittoria non è necessaria una guerra e ognuno di noi, cercando di comprendersi vicendevolmente, può trovare soluzioni ragionevoli ed eque per il raggiungimento dei propri obiettivi individuali. Mi sono laureata in giurisprudenza con lode, presso l’Università degli Studi di Torino e ho frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Torino. Sono diventata avvocato nel 2007 e mi occupo di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alle seguenti materie: contrattualistica, diritti reali, divisioni, responsabilità civile, locazione e condomini.

    190 Recensioni

    4,8

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756