La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La comunicazione di avvio della mediazione va effettuata direttamente alla parte invitata e non al proprio difensore.

Autore Mariarita Anastasi

10 07m 23

Letto 5881 volte

Tribunale di Avellino, 01.02.2023, sentenza n. 178, giudice Maila Casale

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento delle rate di un finanziamento.

Alla prima udienza, il Giudice decideva relativamente alla provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine di giorni 15 per presentare domanda di mediazione.

L’opposto avviava la procedura di mediazione che aveva esito negativo a causa dell’assenza dell’opponente.

All’udienza di verifica dell’espletamento della procedura di mediazione, l'opponente rilevava che l’istanza di mediazione era stata notificata al difensore costituito e non alla parte personalmente ed eccepiva l'improcedibilità della predetta procedura.

L'opposta deduceva dal proprio canto la ritualità della comunicazione al difensore costituito.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • è obbligatoria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore;
  • la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante;
  • il D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, però, in nessun articolo, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, mentre è necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato;
  • ciò al fine di valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto;
  • per tali ragioni, è valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore;
  • nel caso de quo, la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non è avvenuta in modo corretto e conforme al dettato normativo poiché l'invito a partecipare all'incontro di mediazione è stato notificato a mezzo pec presso il domicilio eletto e, quindi, presso il difensore costituito in giudizio e non alla parte personalmente;
  • dalla natura obbligatoria propria della mediazione cd. "demandata" deriva che, a seguito dell'invio da parte del Giudice, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale al pari dell'ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege; pertanto, anche in questa ipotesi, deve essere valorizzata la possibilità per le parti di decidere del proprio conflitto;
  • inoltre, l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 28/10, aggiornato alla L. n. 69/13, non prevede alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l'eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto è sufficiente che l'atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato.
 
Atteso quanto sopra esposto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto irregolare la notifica dell'istanza di mediazione al difensore.

Peraltro, tale irregolarità non può essere sanata neppure dalla procura alle liti, dalla quale si evince che l'opponente ha eletto domicilio solo per la fase giudiziale di opposizione al decreto ingiuntivo, mentre nulla viene indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione per il quale la parte avrebbe anche potuto avvalersi di altro difensore esperto del ramo.

L’irregolarità della convocazione comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente preclusione circa la possibilità di affrontare nel merito la controversia. *
  • Avv. Mariarita Anastasi

    Catania

    Credo fermamente che nel lavoro, come nella vita, il più delle volte la strada migliore per perseguire un vantaggio personale sia quella di mediare il conflitto, con noi stessi e con gli altri. Questa convinzione ha ispirato la mia scelta di diventare mediatore, ritenendo che il tavolo della mediazione sia il luogo in cui, mettendo in campo una corretta comunicazione ed una solida conoscenza giuridica, si possa restituire alle "parti" il bene della vita perseguito ed alle "persone" l`auspicata serenità. Dopo aver conseguito la laurea a pieni voti presso l`Università di Catania, ho mantenuto il focus sull`importanza della formazione, conseguendo il Diploma di specializzazione per le professioni legali e frequentando diversi corsi di alta formazione giuridica. Nello svolgimento della professione come avvocato civilista ho acquisito competenze in diversi ambiti quali la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, con particolare attenzione alla responsabilità medica, oltre che in materia di diritto di famiglia, diritti reali, protezione dei dati personali ed anche nella materia condominiale. La professione mi ha fatto, altresì, maturare un`esperienza di tipo relazionale consentendomi di comprendere quali siano le reali esigenze delle persone che si rivolgono al sistema giudiziario e generando in me il convincimento secondo cui il percorso di mediazione possa tracciare la strada più vantaggiosa per la soluzione di qualunque conflitto, consentendo di preservare diritti, tempo, risorse e relazioni.

    2 Recensioni

    5,0

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756