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La comunicazione di avvio della mediazione effettuata al domicilio della parte invitata, anziché al difensore costituito è perfettamente valida ed efficace.

Autore Pino Velardo

19 10m 21

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: Tribunale di Cremona – Giudice Estensore Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni - sentenza del 01.07.2021

Il caso di specie riguarda un procedimento per convalida di sfratto per morosità, nel quale l’intimato è comparso in giudizio e si è opposto alla richiesta di controparte.
Il Giudice ha, pertanto, disposto il mutamento del rito ex artt. 447 bis e 667 bis c.p.c. ed assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Il procedimento di mediazione obbligatoria è stato esperito ed ha avuto esito negativo.
L’intimante ha insistito nella richiesta di convalida dello sfratto per morosità, con condanna della controparte alla refusione delle spese legali ed ha chiesto altresì che venissero dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali formulate dall’intimata.
L’intimata si è opposta alla convalida di sfratto per morosità ed ha svolto domande riconvenzionali.
Il terzo chiamato ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalle controparti nei propri confronti, ha proposto domanda riconvenzionale ed eccepito il difetto di mediazione, adducendo che la comunicazione di avvio della mediazione era stata notificata al domicilio della controparte, anziché al proprio difensore.
Sul punto, il Tribunale di Cremona ha rigettato l'eccezione di difetto della mediazione proposta dal terzo chiamato, poiché il procedimento di cui al d.lgs. 28/2010 intende valorizzare la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto e per tale ragione deve ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della parte invitata, anziché al difensore.
Infatti, il D.lgs. n. 28/2010 non contiene alcuna disposizione che preveda la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, ma stabilisce che l'atto sia portato a conoscenza della parte invitata.
  • Avv. Pino Velardo

    Torino

    L`avv. Pino Velardo, laureatosi presso l`Universita` degli Studi di Torino, esercita la libera professione in proprio a partire dall`anno 2000 con Studio in Torino e Settimo Torinese. Abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori. Si occupa di diritto civile ed in particolare del diritto civile ordinario (comunione,condominio,locazioni,obbligazioni) e dei settori del diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento figli, tutela dei minori, eredita`) delle obbligazioni(recupero crediti, contrattualistica, diritto bancario e assicurativo), diritto del lavoro e previdenziale, responsabilita` del medico e della struttura sanitaria. Ha acquisito la qualifica di Media-Conciliatore professionista ai sensi del D.Lgs.28/2010. Responsabile della sede Piemonte dell`associazione "Noiconsumatori". Delegato territoriale "ConfcontribuentiItalia" Sedi di Torino 1 e Settimo Torinese(TO Ha partecipato come relatore in diversi convegni, tra i quali: "Lavoro e Dopolavoro" "Il Risparmio:quale futuro?" "La Sanita` della Regione Piemonte al servizio della terza eta`".

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