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La comunicazione della domanda di mediazione interrompe il decorrere del termine decadenziale per l’impugnazione della delibera assembleare, che riprende a decorrere in caso di esito negativo della mediazione dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’Organismo di mediazione.

Autore Antonina Ruiu

24 01m 22

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Tribunale di Pavia, Giudice Estensore Dott. Luciano Arcudi - sentenza n. 1466 del 23.11.2021.

Il caso de quo riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale, della quale parte attrice eccepisce l’annullabilità per contrarietà alla Legge e al regolamento condominiale.
Parte convenuta eccepiva l’inammissibilità della predetta impugnazione per violazione del termine decadenziale di 30 giorni ex art. 1137, comma 2, c.c.
Il Tribunale di Pavia ha ritenuto infondata tale eccezione, per i seguenti motivi:
  • ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale;
  • sempre dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta;
  • se il tentativo di conciliazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, che decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.
Nel presente giudizio, la domanda di mediazione era stata ricevuta dal convenuto tempestivamente (il 07.08.2020) ed il verbale di fallita conciliazione è datato 30.09.2020; pertanto, ipotizzando che il deposito di tale verbale sia stato effettuato alla suddetta data, il termine per la proposizione dell'impugnazione sarebbe scaduto il 30.10.2020, mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta il 19.10.2020 e, quindi, tempestivamente.
Inoltre, il Giudice ha respinto la domanda dell'attore di annullamento della deliberazione condominiale, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese le spese sostenute per la mediazione obbligatoria.  *
  • Avv. Antonina Ruiu

    Sassari

    L’approfondimento sui metodi e sugli strumenti di risoluzione dei conflitti, l’esperienza maturata nell’esercizio della professione di avvocato e nello svolgimento delle funzioni di Giudice di Pace, esercitate dal 2003, accompagnata dall’ascolto e dalla attenta ricerca degli interessi e dei bisogni delle parti mi hanno oltremodo convinta che la mediazione è uno strumento efficace di risoluzione delle controversie in quanto risponde alle esigenze di definizione dei conflitti in tempi brevi e con costi ridotti, accompagnando le parti a ricercare e trovare una soluzione condivisa che soddisfi le reciproche aspettative. Queste le motivazioni che mi hanno portata nel 2011 a conseguire il titolo di Mediatore professionista nelle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs n°28/2010 Esercito la professione avvocato, iscritta all’Albo Degli avvocati del Foro di Sassari dal 1998 occupandomi di diritto civile, diritti reali, successioni, divisioni, responsabilità civile,locazione, materie condominiali dedicandomi prevalentemente al diritto di famiglia e minorile; sono abilitata al patrocinio gratuito in sede civile e volontaria giurisdizione; iscritta negli elenchi dei difensori d’ufficio presso il Tribunale per i minori.

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