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L’ordinanza con cui il giudice concede i termini per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria non rientra fra quelle per cui l’art. 292 cpc prescrive la notificazione personale al contumace. Non avendo ottemperato all’obbligo di avvio del procedimento di mediazione, l’improcedibilità del giudizio è imputabile alle proprie scelte difensive

Autore Salvatore Saba

26 12m 23

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Corte d’Appello di Roma, 22.06.2023, sentenza n. 4519, consigliere relatore Paola Agresti

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente contesta il credito vantato da parte opposta in quanto si fonderebbe su una cessione del contratto di sub-locazione posta in violazione dello stesso contratto. Parte opposta non si costituisce. All'esito dell'udienza, previa verifica della regolarità della notifica da parte opponente del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza nonché l'invito ad avviare il tentativo obbligatorio di mediazione, viene dichiara la contumacia del resistente/opposto con rinvio a udienza successiva per verifica dell'incombente. Successivamente società opposta si costituisce contestando le deduzioni di parte opponente. Alla successiva udienza parte opponente dà atto che parte opposta non ha avviato il tentativo obbligatorio di mediazione pur essendo stato assegnato il termine di legge con ordinanza (che non le era stata notificata in quanto contumace). Parte opposta chiede di essere rimessa in termini.
Il tribunale non accoglie l'istanza di rimessione in termini (in quanto non formulata non appena acquisita la consapevolezza di avere violato il termine e in assenza di una causa ad essa non imputabile) e il giudizio di primo grado si conclude con l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.igs. 28/2010 e, per l'effetto, revoca del decreto ingiuntivo.
 
Avverso tale sentenza la società opposta propone appello chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza, emessa dal Tribunale di Roma, per vizio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (artt. 3 c. 1°, 24 c. 2° & 1 c. 2° cost.) per errata e falsa applicazione della normativa vigente in tema di mediazione obbligatoria e in tema di processo contumaciale, in particolare dell'art. 292 c.p.c.
 
Secondo la Corte d’Appello, l’ordinanza con cui il giudice aveva concesso i termini per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria non rientra fra gli atti per cui l’art. 292 cpc prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, dal momento che promuovere il tentativo di conciliazione non è questione afferente alla integrità del contraddittorio o alla violazione del diritto di difesa (in ipotesi lesa dalla mancata conoscenza del provvedimento) essendo, invece, finalizzato alla soddisfazione del generale interesse alla composizione delle liti. 
 
L’odierno appellante, rimasto contumace per sua scelta, una volta costituitosi, in giudizio, avrebbe potuto prendere visione dell’ordinanza e chiedere di essere rimesso in termini una volta acquisita la piena consapevolezza dei termini concessi dal giudice per avviare la mediazione obbligatoria. Non aver ottemperato all’obbligo di avvio del procedimento di mediazione, con la conseguente pacifica improcedibilità del giudizio (Cass SU n. 9596/2020) è quindi imputabile solo alle proprie scelte difensive:
-non essersi tempestivamente costituito in giudizio;
-non aver controllato l’esito della prima udienza in cui è contenuta l’ordinanza con cui il giudice aveva concesso il termine per l’introduzione della mediazione;
-non aver chiesto tempestivamente la rimessione in termini;
-non aver provveduto ad esperire la mediazione non appena avuto cognizione della predetta ordinanza.
 
L’appello viene dunque rigettato e le spese di lite del grado seguono la soccombenza.°
  • Avv. Salvatore Saba

    Sassari

    Da 25 anni Dirigente di Uffici Giudiziari alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Componente del Direttivo nazionale sindacato giustizia, conseguito diversi Master sulla Mediazione tra cui uno di primo livello presso la facoltà di Giurispudenza di Sassari. L`amore per l`attività di mediazione, praticata di fatto quotidianamente in anni di servizio presso i Tribunali forma chiunque a capacità ed equilibrio.

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