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L’opponente che non attiva la mediazione demandata rende improcedibile l’opposizione

Autore Manola Lombardini

12 07m 16

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Tribunale di Vasto, sentenza 30.5.2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avvio della mediazione demandata è a carico della parte opponente e l'inattività determina la conferma del decreto opposto.
Una tesi che partendo dalla celebre sentenza della Cassazione (n. 24629 del 03.12.2015), pone al centro dell’attenzione la ratio della procedura monitoria, volta alla tutela di un diritto di credito assistito dai particolari requisiti e presupposti dettati dall’art. 633 c.p.c, assenti invece nella ipotesi in cui si segua la procedura ordinaria.
Considerando che per tutta la durata del giudizio di opposizione e fino alla sentenza definitiva, permangono inalterati i peculiari requisiti del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, è corretto farne derivare la conseguenza che i presupposti che giustificano la decisione legislativa di escludere la condizione di procedibilità per la domanda monitoria continuino a sussistere anche nella fase di opposizione. 
Secondo questo ragionamento, è più logico quindi pensare che la condizione di procedibilità non riguardi la domanda monitoria iniziale avanzata dal creditore ingiungente, bensì l’opposizione formulata dal debitore ingiunto con la notifica dell’atto di citazione.
Intesa in questo senso, peraltro la condizione di procedibilità assolve anche ad una funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose in quanto il debitore che intende contestate le ragioni di credito ha il preventivo onere di tentare l’esperimento della procedura di mediazione e, quindi, di usufruire della chance di risolvere in via amichevole la lite accedendo ad un sistema altenativo a quello giurisdizionale.
 
  • Avv. Manola Lombardini

    Follonica

    Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l`Università degli Studi di Pisa e sono iscritta all`Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 2000. Sono titolare di uno studio che si occupa prevalentemente di diritto civile in particolare nel settore dei diritti reali, obbligazioni e contratti, responsabilità civile, diritto di famiglia, separazioni personali e divorzi, recupero crediti, esecuzioni mobiliari e immobiliari. Sono mediatore dal 2011, iscritta anche alla Camera di Conciliazione degli Avvocati di Grosseto. Mi sono avvicinata alla mediazione perché la ritengo un valido strumento di risoluzione dei conflitti che, evitando tempi irragionevolmente lunghi e costi non recuperabili, consente di giungere in breve tempo ad una soluzione condivisa fra le parti. Nella mediazione le persone che fino ad allora hanno avuto fra loro forti contrasti, spesso dettati da ostacoli psicologici, di comunicazione e da sentimenti molto forti, con la negoziazione, il dialogo ed un confronto diretto, riescono a raggiungere in tempo breve un accordo che soddisfi i diversi interessi.

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