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L’onere di avviare la mediazione è a carico dell’opposto, erra la Cassazione.

Autore Raffaele Boianelli

30 01m 16

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Tribunale di Firenze, ordinanza 17.1.2016

A distanza di poche settimane dalla sentenza della Cassazione con cui i giudici di legittimità hanno posto l’onere di avvio della mediazione all’interno del procedimento di mediazione a carico della parte opponente (convenuto in senso sostanziale), si registra la prima presa di posizione in senso diametralmente opposto ad opera del Tribunale di Firenze.
Secondo i giudici di merito, va innanzitutto precisato sotto un profilo generale che il creditore che propone ricorso monitorio non sceglie una linea deflattiva coerente con la ragionevole durata del processo, ma persegue l’interesse a munirsi quanto prima di un titolo esecutivo.
Specularmente, il debitore facendo opposizione, non intende precludere la via breve per percorrere la via lunga, ma semmai, esercitare il diritto inviolabile alla difesa in giudizio.
Applicando poi il principio della domanda, l’opposto, ossia l’attore sostanziale è il solo titolare dell’interesse ad agire ed ha l’onere di avviare la mediazione, pena, in caso di inerzia, la declaratoria d’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto monitorio.
  • Avv. Raffaele Boianelli

    Frosinone

    Avvocato del foro di Frosinone dal 2002 e mediatore professionista dal 2011, fermamente convinto che la mediazione rappresenti uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile. Svolgo il mio lavoro in assoluta serenità, con professionalità e serietà, cercando di offrire alle parti un ascolto attivo e un`attenzione particolare alla risoluzione delle loro problematiche. Sono solito gestire il conflitto con calma e doverosa pazienza, con la convinzione che, alla fine, sono sempre le parti a trovare un giusto accordo amichevole, con l`ausilio di un` imparziale guida, nel reciproco e totale rispetto delle richieste di entrambe le parti. Così facendo, lascio alle parti coinvolte il controllo sul contenuto dell`accordo finale. Ritengo, infine, che il corretto svolgimento della procedura di mediazione e la possibilità che questa porti a un’ottimale risoluzione della controversia, dipenda dalla competenza del mediatore, che viene garantita dalle sue doti di comunicazione, imparzialità e dalla sua professionalità.

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