Tribunale di Foggia, sentenza del 19.07.2021 n. 1831, estensore Antonio Lacatena
All’udienza di prima comparizione in una causa civile avente ad oggetto contratti bancari, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, veniva concesso alle parti il termine di 15 giorni per l’attivazione del procedimento di mediazione.
Parta attrice attivava il relativo procedimento in luogo difforme rispetto a quello del giudice territorialmente competente e parte convenuta non partecipava. All’udienza di verifica, la convenuta eccepiva tempestivamente l’improcedibilità della domanda attorea ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. n. 28/2010.
Nella stessa udienza la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. Il giudice accoglieva l’eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all’improcedibilità dell’azione, risultando il tentativo obbligatorio di mediazione esperito presso un Organismo territorialmente incompetente, avendo lo stesso una sede diversa da quella del Giudice individuato quale competente.
La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce, dunque, alcun effetto. Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo (cfr. Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14 marzo 2016; Trib. Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26 febbraio 2016; Trib. Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. Civ. n. 17480/2015).
La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde a finalità di deflazione; in tale prospettiva, l’organismo di mediazione adito deve aver sede nel luogo del giudice competente per la controversia, riportandosi quindi ai princìpi che determinano la competenza, al fine di consentire al convenuto di partecipare senza oneri eccessivi.
L’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, prevede che "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia".
Le domande di causa vengono dunque dichiarate improcedibili e le spese di lite compensate per un mezzo (1/2). Le attrici (garanti e mutuataria) vengono condannate alla rifusione della restante quota di (1/2) in favore della banca mutuante.°
Parta attrice attivava il relativo procedimento in luogo difforme rispetto a quello del giudice territorialmente competente e parte convenuta non partecipava. All’udienza di verifica, la convenuta eccepiva tempestivamente l’improcedibilità della domanda attorea ex art. 5 co. 1 bis d.lgs. n. 28/2010.
Nella stessa udienza la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. Il giudice accoglieva l’eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all’improcedibilità dell’azione, risultando il tentativo obbligatorio di mediazione esperito presso un Organismo territorialmente incompetente, avendo lo stesso una sede diversa da quella del Giudice individuato quale competente.
La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce, dunque, alcun effetto. Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo (cfr. Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14 marzo 2016; Trib. Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Trib. Milano, 26 febbraio 2016; Trib. Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. Civ. n. 17480/2015).
La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde a finalità di deflazione; in tale prospettiva, l’organismo di mediazione adito deve aver sede nel luogo del giudice competente per la controversia, riportandosi quindi ai princìpi che determinano la competenza, al fine di consentire al convenuto di partecipare senza oneri eccessivi.
L’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, prevede che "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia".
Le domande di causa vengono dunque dichiarate improcedibili e le spese di lite compensate per un mezzo (1/2). Le attrici (garanti e mutuataria) vengono condannate alla rifusione della restante quota di (1/2) in favore della banca mutuante.°
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