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L`istanza di mediazione deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni) proposti in sede processuale poiché, in caso contrario, l’implementazione dell`oggetto della controversia in sede giudiziale può essere considerata tardiva.

Autore Giorgia Eliana Russo

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Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott.ssa Maria Grazia Berti - sentenza n. 20160 del 29.12.2021.

Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale con la quale l'assemblea dei condomini ha approvato la proposta transattiva avanzata dal condominio in sede di mediazione per la rettifica delle tabelle millesimali approvate.
Nel procedimento giudiziale, parte attrice ha eccepito quale primo motivo il difetto di quorum deliberativo, deducendo che la proposta transattiva che comporta la modifica delle tabelle approvate dall'assemblea con precedente delibera è stata adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge.
Tale motivo di impugnazione comporta l’annullabilità delle delibere e deve essere, pertanto, proposto nel termine decadenziale di trenta giorni dalla delibera (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla comunicazione del verbale di assemblea (per gli assenti).
Parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità di tale motivo di impugnazione poiché tardivamente proposto (oltre il termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c.) e poiché non costituisce oggetto dei motivi specificamente individuati nell'istanza di mediazione.
Il Giudice ha così statuito:
  • L'art. 5, 6 comma, del d.lgs. n. 28/2010, stabilisce che: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo Il presso la segreteria dell'organismo";
  • l'istanza di mediazione deve possedere i requisiti indicati dall' art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010, secondo il quale "L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa";
  • l'istanza di mediazione deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni) riproposti in sede processuale (persone, petitum e causa petendi dell'art. 125 c.p.c.);
  • la "causa petendi " e le "ragioni della domanda” devono necessariamente coincidere;
  • la mediazione avviata precedentemente al giudizio è effettiva allorquando la parte chiamata viene messa in condizione di conoscere tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte;
  • l’istanza di mediazione deve essere completa, intera e coerente, in modo da rendere possibile il raggiungimento di un accordo che risolva la materia del contendere senza dover intraprendere un procedimento giudiziale.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rilevato che nel caso in esame, parte attrice ha avanzato istanza di mediazione indicando dettagliatamente le ragioni della richiesta che ricalcano fedelmente il contenuto trasfuso nell'atto di citazione, ad eccezione del motivo di impugnazione relativo al difetto di quorum deliberativo che non compare nell’istanza di mediazione e viene sollevato dagli attori per la prima volta solo con l'atto di citazione.
Pertanto, vi è un implemento dell'oggetto della controversia in sede giudiziale, trattandosi di un motivo nuovo (per fatti non dedotti in sede di mediazione) non evincibile dai fatti posti a fondamento dell'istanza di mediazione.
Inoltre, anche dal contenuto del verbale di mediazione, il difetto di quorum deliberativo non risulta essere stato trattato o discusso dalle parti in tale sede.
Di conseguenza, sussiste la decadenza dall'impugnazione ex art. 1137 c.c. per il vizio derivante dal difetto di quorum deliberativo ex art. 1136, co.2, c.c.
Atteso quanto sopra, l’Autorità Giudiziaria ha rigettato le domande di parte attrice, condannandoli alla rifusione delle spese di lite. *
  • Avv. Giorgia Eliana Russo

    Bologna

    Sono un avvocato che da anni opera nell`ambito del diritto di famiglia. Ritengo che l`avvocato ed il mediatore debbano avere oltre alla competenza professionale anche una buona capacità comunicativa e di comprensione dello stato d`animo con cui le persone affrontano le difficoltà che le hanno condotte alla mediazione. Il mio motto è quello di operare insieme per raggiungere la meta a cui aspirano le parti.

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