La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

L’ingiustificato rifiuto della proposta formulata da una delle parti in sede di mediazione può portare alla condanna delle spese legali ex art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c

Autore Franca Quagliotti

13 03m 22

Letto 8247 volte

Tribunale di Ravenna – Giudice Estensore Dott. Paolo Gilotta - sentenza n. 32 del 18.01.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad una richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità medica.
La procedura di mediazione si era conclusa negativamente poiché parte attrice riteneva irrisoria la somma offerta dall’Azienda Ospedaliera.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue.
  • in sede di mediazione, parte convenuta ha formulato una proposta che, all’esito del giudizio, è risultata ampiamente satisfattiva delle pretese avversarie,
  • parte attrice ha rifiutato tale proposta, senza alcun giustificato motivo;
  • al termine del procedimento giudiziale, la pretesa attore è risultata fondata in punto an debeatur, ma non in punto quantum debeatur;
  • relativamente alla liquidazione delle spese processuali, non risulta applicabile l’art. 13 D. Lgs. n. 28/2010 poiché la proposta non è stata ricevuta nel verbale di mediazione e non è stata riformulata dal mediatore quale propria proposta;
  • è, invece, applicabile il disposto di cui all’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. secondo il quale: "Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall'art. 92 c.p.c.;
  • la "proposta conciliativa" ricomprende anche le proposte formulate in via stragiudiziale e le "spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta", quale limite obiettivo della risarcibilità devono essere circoscritte alle sole spese processuali e non anche a quelle extra-processuali.
 
Atteso quanto sopra esposto, il Tribunale ha accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale dell’Azienda Ospedaliera, condannandola al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice, ma nel contempo ha condannato parte attrice a rimborsare all’Ospedale convenuto le spese di lite. *
  • Avv. Franca Quagliotti

    Torino

    Avvocato dal 2000. Socia fondatrice dello Studio legale associato Quagliotti Veronelli. Sono esperta in diritto civile. In particolare mi occupo di recupero crediti per conto delle aziende e dei privati, sino alla fase esecutiva mobiliare e immobiliare; ho approfondite esperienze in materia di: diritto di famiglia e dei minori, tutele e amministrazioni di sostegno, successioni e divisioni, condominio, locazioni, proprietà, responsabilità da fatto illecito, inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, diritto societario, commerciale e fallimentare, nonché diritto d`autore, in particolare in campo letterario, fotografico e delle arti figurative. Ho esperienze di studio e lavoro all`estero e parlo correntemente l`inglese, il francese, lo spagnolo. Convinta sostenitrice della mediazione come efficace strumento di risoluzione dei conflitti, che consente di giungere a soluzioni condivise. La mediazione, a dispetto di quanto avviene nelle aule giudiziarie, ha tempi e costi contenuti, preserva il rapporto tra le parti che giungono a conciliare la controversia rafforzando e rinnovando il loro rapporto lavorativo, commerciale, famigliare.

    83 Recensioni

    4,9

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756