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L`indicazione della preferenza dello specifico mediatore da parte di chi promuove il procedimento di mediazione non inficia l`imparzialità, né la terzietà del mediatore. Le norme che regolano l`individuazione del giudice non sono applicabili al mediatore che non ha il potere di adottare decisioni

Autore Patrizia Pisapia

12 06m 24

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Tribunale di Rieti 22.02.2024 sentenza n. 123

In una controversia avente ad oggetto un contratto di comodato, l’attore proprietario agiva contro il genero chiedendo di dichiarare risolto il contratto di comodato ai sensi dell'art. 1811 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 1809 c.c. e, per l'effetto, condannarsi il resistente all'immediato rilascio dell’immobile occupato, con restituzione di tutte le chiavi in suo possesso e asportazione di tutti i beni di sua proprietà. Il procedimento di mediazione si concludeva negativamente. Il genero si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda per non esser stato preceduto il deposito del ricorso da un valido procedimento di mediazione (sia perché il ricorrente aveva scelto il nominativo del mediatore, il quale dunque non risultava essere imparziale; sia perché non aveva ricevuto, unitamente alla domanda di mediazione, la documentazione allegata, con conseguente impossibilità di comprendere l'oggetto della mediazione alla quale era stato invitato; sia perché, nonostante la propria impossibilità di partecipare all'incontro dinanzi il mediatore, anche in ragione del mancato rispetto del termine a difesa, tale incontro non era stato rinviato. Nel merito deduceva di esser divenuto titolare del diritto personale di godimento scaturente dal contratto di comodato, concluso per soddisfare le esigenze della famiglia in quanto anche a seguito del decesso della compagna.
 
Il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte resistente in quanto:
- la normativa primaria (d.lgs. 28/2010) e regolamentare (decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023) non prevede un termine dilatorio tra la data di ricezione dell'invito alla mediazione e l'incontro con il mediatore;
-il diritto del soggetto invitato alla mediazione di poter partecipare consapevolmente al procedimento deriva da un apprezzamento in concreto della congruità del termine (che nel caso di specie non è stata contestata), mentre non può discorrersi di una eventuale violazione (denunciata dal resistente) di un non esistente termine minimo a difesa;
- la scelta dell'organismo di mediazione e l'indicazione di una preferenza a che sia designato uno specifico mediatore da parte di chi promuove il procedimento di mediazione non inficiano l'imparzialità, né la terzietà del mediatore medesimo; requisiti, questi, che sono assicurati dal rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 21, D.M. 150/2023 che si richiama.
- le rigide norme che regolano l'individuazione del giudice (predeterminata secondo regole attributive della competenza nonché secondo preventive regole tabellari di assegnazioni dei procedimenti, senza che le parti possano influire in alcun modo sulla detta individuazione) non sono applicabili al mediatore; la ragione sta in ciò: quest'ultimo non ha il potere di adottare decisioni a cui le parti rimangono assoggettate, ma solo quello di formulare proposte che facilitino la composizione della controversia, le quali possono essere liberamente non accettate da una o da entrambe le parti ove esse non ne reputino la convenienza o l'equità;
- non esiste un diritto della parte convocata dinanzi un mediatore ad ottenere un rinvio dell'incontro, tenuto conto che risulta possibile, in caso di impedimento a comparire personalmente, conferire una procura a conciliare ad un delegato;
- quanto al lamentato (da parte del resistente) mancato inoltro della “documentazione”, non risulta contemplato da alcuna norma il diritto di ricevere prima dell'incontro con il mediatore i documenti che la parte istante ha inteso allegare alla domanda di mediazione, e essi sono consultabili dalla parte interessata presso l'organismo di mediazione; in ogni caso, il resistente, non producendo la domanda di mediazione e/o l'avviso di convocazione (che non nega di aver ricevuto) non ha provato l'asserita incomprensibilità dell'oggetto e delle ragioni della mediazione promossa dall'odierno ricorrente.
 
Nel merito il Tribunale condanna il genero alla restituzione dell’immobile e al risarcimento dei danni in quanto la morte del comodatario determina la risoluzione del contratto di comodato e l'attribuzione ai suoi eredi del diritto di pretendere la restituzione della cosa (non è configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie).°
  • Avv. Patrizia Pisapia

    Bologna

    Soltanto una mediazione competente può avere il vantaggio di giungere ad un accordo che sia durevole e di reciproco vantaggio. Il mio punto di forza è ascoltare i bisogni e le esigenze di ciascuna delle parti per trovare soluzioni condivise. Laureata in giurisprudenza con lode presso l`Università degli Studi di Bologna e frequentato la scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali. Dal 2004 sono avvocato del Foro di Bologna. Mi occupo in principalità e con dedizione di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell`ambito del diritto civile, con particolare declinazione per il diritto di famiglia, minorile e tutela dei soggetti deboli, successioni e divisioni ereditarie, locazione e condominio ed affitto di ramo d`azienda e diritti reali. Sono docente in corsi di formazione ed aggiornamento professionale per amministratori di condominio e facente parte dell`elenco del Giudice Tutelare per amministratore di sostegno e curatore dell`eredità giacente. Relatrice in convegni/eventi in materia di diritto di famiglia e minorile e condominiale.

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