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L’incompetenza per territorio del tribunale va eccepita dopo la mediazione

Autore Silvia di Maria

08 07m 16

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Tribunale di Monza, sentenza 26.2.2016

L’incompetenza territoriale del tribunale riguarda il giudizio e va eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta.
Se il convenuto chiamato dinanzi all’organismo di mediazione erroneamente individuato non eccepisce l’incompetenza, detta condotta non può considerarsi quale mera adesione alla competenza del tribunale successivamente adito e anch’esso individuato erroneamente, poiché nessuna norma impone di eccepire l’incompetenza territoriale del tribunale in sede di mediazione.
  • Avv. Silvia di Maria

    Milano

    Avvocato iscritto all`Albo degli Avvocati presso l`Ordine degli Avvocati di Monza dal 2006. Opera prevalentemente nel campo del Diritto Civile, sia stragiudiziale che giudiziale. Esperta in Diritto Civile e Commerciale (obbligazioni e contratti), Diritto di Famiglia, Responsabilità civile e professionale, risarcimento danni da sinistri stradali, Successioni e divisioni ereditarie. Dal 2007 al 2010 ha insegnato Diritto Civile in una Scuola Professionale in Monza per la formazione di agenti immobiliari e di commercio, OSS e ASA. Crede nella Mediazione quale strumento efficace per la tutela dei diritti del cittadino, quale strumento alternativo e più celere rispetto alla giustizia ordinaria, farragginosa, in grado di meglio contemperare tutti gli interessi sottesi alle parti.

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