La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

L’inadempimento di obbligazioni contrattuali connesso all’emergenza Covid-19 è materia soggetta alla mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, e può essere risolta con l’applicazione del principio di buona fede, mediante la rinegoziazione del contratto

Autore Rossana Delbarba

02 09m 21

Letto 2807 volte

Tribunale di Lecce, Giudice Dott. Italo Mirko De Pasquale, ordinanza del 24.06.2021

Le controversie aventi a oggetto l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale connesso all’emergenza epidemiologica da coronavirus sono assoggettate al procedimento di mediazione obbligatoria ex D. L. n. 6/2020, come modificato dal D. L. 28/2020, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale
Il caso di specie riguarda proprio il mancato ottemperamento dell’obbligo di corresponsione dei canoni di locazione nel periodo di emergenza sanitaria e di chiusura di molte attività a seguito delle disposizioni ministeriali. 
La conduttrice promuoveva un giudizio ordinario e nel contempo un ricorso d’urgenza, al fine di ottenere la riduzione e/o la sospensione dei canoni di locazione contrattualmente pattuiti, in considerazione della crisi economica e della chiusura dell’attività causata dalla pandemia da Covid 19.
La locatrice resistente eccepiva la violazione dei canoni di buona fede e pretendeva l’adempimento dell’obbligazione. 
In sede di mediazione, la locatrice rifiutava di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza.
Per tale ragione, il giudizio proseguiva e il Giudice rilevava quanto segue: 
- il presupposto delle locazioni commerciale era l’utilizzo dell’immobile per l’effettivo svolgimento di attività produttiva;
- il contratto non contemplava alcuna clausola di rinegoziazione;
- i contratti a lungo termine devono essere rispettati ed applicati dai contraenti finché rimangono intatte le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio;
- qualora, invece, si verifichi una sopravvenienza tale per cui una parte riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente, deve essere garantita la possibilità di rinegoziazione contrattuale, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto art. 1375 c.c.;
la buona fede può integrare le condizioni contrattuali nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l’alea normale del contratto;
la pandemia da Covid 19 costituisce tale sopravvenienza.
Atteso quanto sopra esposto, il Giudice del Tribunale di Lecce ha disposto la riduzione del canone di locazione secondo percentuali differenziate nei diversi semestri e secondo la gravità della crisi economica e le disposizioni di chiusura delle attività in essere.  
  • Avv. Rossana Delbarba

    Brescia

    Si sa, l’Italia è conosciuta nel mondo per la buona cucina, l’arte e la cultura, il calcio, la bellezza e…. per i LITIGI! Già, perché gli italiani sono creativi, generosi, simpatici, passionali, ma anche testardi, contraddittori e individualisti. Ed è proprio la nostra indole a portarci ad avere numerosi contrasti e diverbi che spesso finiscono nelle aule giudiziarie. Tutto questo ha generato in me la curiosità di conoscere la Legge; così, nel 2006 mi sono laureata in giurisprudenza presso l`università degli Studi di Brescia e poi mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Santa Cruz de la Palma (ES) e all’Albo degli Avvocati di Brescia come Avvocato Stabilito. Mi occupo in prevalenza di diritto civile ed, in particolare, di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, risarcimento danni da responsabilità medica, condominio e diritto di famiglia. Ho redatto articoli per la rivista on line “Oltre il diritto” e nell`anno 2016 sono stata socio sostenitore dell`Asso-consum. E poi la svolta con il corso di formazione per mediatore Civile e Commerciale e quello di aggiornamento e formazione organizzato da 101 Mediatori in quel di Torino. Da allora qualcosa è cambiato: sono stata formata per “combattere” e “fare la guerra”, ma la mediazione mi concede la possibilità di fare emergere altri aspetti quali, ad esempio, la capacità di ascolto e di empatia. Sono convinta che la mediazione sia un ottimo strumento per portare alla luce tutte le questioni non solo giuridiche, ma anche umane e personali e per giungere ad un accordo scelto e voluto dalle parti, con il quale non vi sia un vincitore e un perdente ma due vincitori!

    14 Recensioni

    4,4

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756