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L`improcedibilità per omesso svolgimento della mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d`ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del primo grado di giudizio.

Autore Maura Piovani

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Corte di Cassazione, III sez. civ., ordinanza n. 25155 del 10.11.2020 – Consigliere Relatore Dott.ssa Chiara Graziosi

L’ordinanza della Suprema Corte riguarda una diatriba tra un locatore e un conduttore, ove nel primo grado di giudizio il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti da un immobile proposta dal primo nei confronti del secondo, mentre in appello il Tribunale ha ribaltato la sentenza del giudice di prime cure, rigettando la domanda risarcitoria e condannando l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio di merito.
A quel punto, il locatore ha proposto ricorso in cassazione e tra i motivi di impugnazione ha denunciato la violazione e l’errata applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, secondo il quale “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Il Tribunale ha interpretato tale dettame nel senso che il giudice d'appello "può" - e quindi non deve - invitare le parti alla mediazione; inoltre, il giudice del secondo grado, ha valutato nel caso di specie che disporre la mediazione sarebbe stato contrario al principio della ragionevole durata del processo.
In merito, la Suprema Corte fa espresso riferimento ad un provvedimento della Cassazione di un caso del tutto affine, ovvero l’ordinanza n. 32797 del 13.12.2019, secondo la quale nelle mediazioni obbligatorie l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado.
Inoltre, la Suprema Corte segnala che il giudicante ha il potere discrezionale di disporre anche in appello la fase di mediazione quale soglia di procedibilità qualora reputi che le caratteristiche della controversia ne arrechino l'opportunità.
La Corte di Cassazione rileva, infine, che l’elasticità normativa conferita alla condizione di procedibilità in esame trae origine proprio dalla ratio dell'istituto della mediazione quale condizione di procedibilità, che consiste nella celerità e nella deflazione del processo, qualora si appalesi come strumento superfluo.
In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a rendere il processo la extrema ratio", ragion per cui, "l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo".
In conclusione, la Corte ritiene netto il testo normativo in ordine al limite temporale previsto per eccepire il difetto di mediazione e infondato il motivo di impugnazione formulato dal ricorrente.
 
 
  • Avv. Maura Piovani

    Brescia

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