Corte d’Appello di Napoli, Sez. VII, 2.2.2022 n. 420, estensore Marinaro
In una vicenda avente ad oggetto la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede da parte dell’Azienda di Mobilità della città X in danno di Y, la Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, si pronunciava in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte che aveva cassato con rinvio. La Corte disponeva la mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 fissando l’udienza di rinvio.
In via preliminare, la Corte esamina la questione attinente alla procedibilità della domanda giudiziale in esito alla disposta mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010.
Preso atto del verbale negativo di mediazione depositato dalla società appellante, la Corte – nel rimettere la causa sul ruolo – alla luce del principio espresso dalla S.C. con la sentenza n. 8473/2019 sulla partecipazione personale alla procedura di mediazione e alle modalità attraverso le quali conferire la rappresentanza, evidenziava questioni potenzialmente rilevanti circa la procedibilità della domanda e le sanzioni per la ingiustificata partecipazione all’incontro di mediazione.
Della verbalizzazione dell’incontro effettuata dall’Organismo di mediazione dell’Ordine degli avvocati di Napoli la Corte rileva:
- l’istanza di mediazione è stata trasmessa all’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli a mezzo p.e.c. dall’avv. (…);
- il modulo dell’istanza di mediazione allegato alla p.e.c. risulta apparentemente sottoscritto da (…) (presumibilmente nella qualità legale rappresentante della (…) S.p.A.) in quanto la firma risulta illeggibile;
- nel corpo del modulo dell’istanza di mediazione l’avv. (…) viene nominato per l’assistenza legale della società appellante;
- sempre all’interno del modulo risulta compilata anche la parte relativa al “mandato con rappresentanza” che viene conferito da (…) all’avv. (…) “a rappresentarlo nella trattazione della mediazione instauranda, rato sin d’ora il suo operato”;
- nel verbale del primo incontro di mediazione (e, quindi, a distanza di oltre un anno dalla presentazione dell’istanza) per la parte istante (società appellante) risulta presente “per delega dell’avv. (…) del Foro di Roma, l’avv. (…)”;
- sempre nel verbale di mediazione, con riguardo alla parte invitata (società appellata) risulta che l’adesione è pervenuta, con successivo invio a mezzo p.e.c. nel giorno dell’incontro da parte dell’avv. (…) di “procura speciale” rilasciata da (…) nella qualità di legale rappresentante della (…) S.p.A. all’avv. (…) che ha partecipato al detto incontro.
Nel caso in esame, la mediazione è stata disposta all’esito dell’udienza con la fissazione dell’udienza di rinvio (ben oltre il termine di cui all’art. 6, comma 1, D.lgs. 28/2010) e la mediazione è stata avviata tempestivamente anche se il primo (ed unico) incontro si è svolto con esito negativo un anno dopo. Le parti ben avrebbero potuto svolgere e concludere la procedura di mediazione tenuto conto che avrebbero potuta svolgerla in via telematica (in base all’art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020) anche nel periodo del c.d. lockdown completandola entro l’udienza di rinvio.
In ogni caso, pur computando il periodo di sospensione straordinaria (dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020) la mediazione è stata avviata e svolta tardivamente (essendo trascorsi ben 12 mesi dall’ordinanza con la quale era stata disposta la mediazione).
Tuttavia, anche qualora si volesse ritenere che la mediazione sia stata avviata e svolta tempestivamente con riguardo all’udienza di rinvio e non ritenendo di dover gravare le parti dei ritardi dell’organismo di mediazione che nel caso di specie ha lasciato inutilmente trascorrere molti mesi prima di convocare il primo incontro tra le parti, l’esame del verbale relativo al detto incontro svoltosi UN ANNO DOPO non consente di ritenere ritualmente esperita la condizione di procedibilità.
Inoltre all’incontro risulta presente (soltanto) l’avv. (…) (che ha sottoscritto il verbale) privo di una idonea procura che gli potesse consentire di rappresentare il legale rappresentante della società appellante sostituendosi allo stesso.
L’improcedibilità maturata non può essere in alcun modo superata disponendo nuovamente la mediazione.
ll verbale appare alquanto scarno poiché dallo stesso non è possibile evincere il contenuto della procura apparendo del tutto irrilevante – come già sopra precisato – la mancata contestazione da parte dell’appellante (sia in sede mediativa sia nel corso del processo).
L’appello viene dichiarato improcedibile, la società condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e le spese compensate.°
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