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L’azione revocatoria non è soggetta alla mediazione obbligatoria.

Autore Calogero Andaloro

12 11m 21

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Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 25855 del 23.09.2021.

La Suprema Corte è intervenuta relativamente ad una vertenza riguardante il trasferimento di quote di immobili disposto in un procedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale.
 
Tra i motivi di impugnazione, i ricorrenti deducevano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, rilevando che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il predetto motivo, rilevando quanto segue:
  •  l’art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 dispone testualmente: “1-bis. Chi intende sercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di   aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il   procedimento   di mediazione ai  sensi  del  presente  decreto  ovvero  i  procedimenti previsti dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, (ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,) per le materie ivi regolate.  L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere   eccepita   dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”;
  • la predetta normativa impone il tentativo di mediazione anche per le controversie in materia di diritti reali;
  • nel caso di specie, si tratta di tutt'altra materia, che non riguarda la qualificazione e l’attribuzione di diritti reali, bensì la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, mediante l'azione revocatoria, la quale si limita a rendere inefficace nei confronti dei creditori l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità tra le parti dell'atto stesso;
  • per tali ragioni, la Suprema Corte ritiene che l’azione revocatoria non rientri tra le controversie soggette alla mediazione obbligatoria.
Ed, infatti, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: "l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione". *

 
  • Avv. Calogero Andaloro

    Palermo

    Sin dai tempi della pratica forense mi è stato insegnato che cercare di fare raggiungere un accordo tra le parti in lite è di gran lunga preferibile che lasciarle in balìa di un contenzionso lungo che, anche solo per questo motivo nonchè per l`incertezza del risultato, le lascerà in qualche modo non soddisfatte, Per questo credo fermamente nella mediazione per la risoluzione dei conflitti; un modo per far sì che le parti possano essere artefici in prima persona del raggiungimento della migliore soluzione condivisa possibile.

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