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L’avvocato ha diritto alla liquidazione del compenso derivante dall’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, anche nel caso di mediazione conclusa positivamente.

Autore Antonio Bellizzi

21 01m 15

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Tribunale di Firenze, sentenza 15 gennaio 2015.

L’art. 75 cit., secondo cui l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, deve interpretarsi nel senso che vi è ricompresa la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al processo, dal momento che condiziona la possibilità avviarlo (o proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d’altronde nel caso di successo della mediazione, si realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo stato che non deve sostenere anche le spese del giudizio.
  • Avv. Antonio Bellizzi

    Milano

    Dopo la Laurea in Sociologia Economica, ho conseguito la laurea in Giurisprudenza. Ho frequentato, con esito positivo, il Master presso l` Università Cattolica di Milano in "Consulente del Lavoro e Direzione del Personale" facoltà Giurisprudenza. Ciò mi ha permesso di approfondire tematiche che ogni giorno incontro, per via del mio lavoro, nell`area dell`amministrazione del personale. Nel 2011 con la nascita della nuova figura di Mediatore Giuridico ho frequentato presso CCMI di Milano (Proff. Castagnola/Delfini Giurisprudenza della Statale di Milano) il corso secondo prassi del Ministero di Giustizia con abilitazione finale.

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